Informatica forense · Tribunali

È possibile dimostrare tecnicamente un presunto accesso remoto a un computer?

Il fatto che su un computer sia installato un software di manutenzione remota non prova di per sé che vi sia stato un accesso remoto effettivo. Al contrario, l’accesso remoto può essere avvenuto tramite le funzioni del sistema operativo o altri strumenti, senza che sia installato il software di manutenzione remota più conosciuto.

Richiesta non vincolante

Per il tribunale è quindi importante distinguere tra possibilità tecnica e utilizzo effettivamente dimostrabile. Esaminiamo le configurazioni, le tracce di installazione e di persistenza, i dati relativi alle sessioni o ai log, gli eventi di rete e le correlazioni temporali con le attività dichiarate.

Una perizia attendibile non si limita ad affermare che „l’accesso remoto era possibile“ quando la questione probatoria riguarda l’effettivo verificarsi di tale accesso.

La questione probatoria vera e propria

Che cosa distingue la possibilità dall'accesso effettivo?

Un’applicazione installata o una funzione remota attivata indica inizialmente una possibilità. Per un accesso effettivo sono necessarie ulteriori tracce relative al runtime, alla sessione o alla rete.

A seconda del software e del sistema operativo, è possibile utilizzare log, account utente, ID di sessione, tempi di connessione o altri elementi per la correlazione.

Dove si trova il limite della dichiarazione

L'assenza di un singolo registro di accesso remoto non costituisce automaticamente la prova che non vi sia stata alcuna connessione. Occorre tenere conto della conservazione, della cancellazione o della mancata registrazione.

Perché LanCologne?

Nel caso di incarichi giudiziari, per noi non è determinante quale programma di analisi mostri per primo un risultato positivo. Ciò che conta è se sia possibile fornire una risposta tecnica alla questione probatoria e se tale risposta regga a una verifica indipendente.

Lavoriamo senza pregiudizi, documentiamo la provenienza dei risultati determinanti e verifichiamo spiegazioni tecniche alternative. L’analisi vera e propria viene effettuata di norma su una copia forense o su un insieme di dati acquisito in modo da garantirne la validità probatoria. Gli originali non vengono esaminati direttamente se non in caso di stretta necessità. Laddove siano tecnicamente necessari interventi in tempo reale, le eventuali modifiche che ne derivano vengono espressamente documentate.

A seconda della questione da chiarire, i risultati determinanti vengono verificati mediante un secondo metodo adeguato dal punto di vista tecnico oppure direttamente sulla base dei dati grezzi sottostanti. La scelta degli strumenti da utilizzare a tal fine dipende dagli elementi probatori e dalla questione da chiarire. Sono determinanti l’idoneità, il riconoscimento tecnico e la tracciabilità del metodo – non il nome di un prodotto.

La nostra perizia distingue tra i risultati fattuali, la valutazione tecnica e le incertezze residue. L’assenza di prove viene motivata con la stessa cura con cui viene motivata una prova positiva.

Ecco come operiamo in caso di incarichi giudiziari

Il nostro metodo di lavoro: dall’incarico giudiziario alla risposta

1Verificare l'oggetto della causa e la questione probatoria

In primo luogo verifichiamo se la questione rientri nella nostra area di competenza, quali siano i fatti su cui si basa il tribunale e se il contenuto o la portata dell’incarico siano chiari. In caso di dubbi, il tribunale provvede a chiarire la questione. Ciò è conforme agli articoli 404a e 407a del Codice di procedura civile tedesco (ZPO).

2Verificare l'indipendenza

Eventuali motivi che potrebbero far sorgere dubbi sull’imparzialità vengono esaminati prima dell’inizio dell’istruttoria e, se del caso, comunicati al tribunale.

3Registrare in modo univoco i mezzi di prova

Vengono identificati e documentati i dispositivi, i supporti dati, i backup e i file messi a disposizione. Viene registrato lo stato in cui si trova l'oggetto dell'indagine.

4Garantire l'integrità dei dati

Nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, viene creata una copia forense o un'immagine forense. I valori hash e altri controlli di integrità servono a garantire un'attribuzione univoca. L'originale viene conservato per eventuali verifiche successive.

5Dedurre le ipotesi di verifica dalla questione da dimostrare

Stabiliamo quali tracce potrebbero avvalorare l’evento denunciato, quali risultati contrari siano ipotizzabili e quali spiegazioni tecniche alternative debbano essere esaminate.

6Analizzare le fonti di dati rilevanti

Vengono esaminati solo quei reperti che presentano un valore probatorio dal punto di vista tecnico. I risultati automatici non vengono accettati senza essere stati verificati.

7Convalidare i risultati in modo indipendente

Le constatazioni rilevanti ai fini della decisione vengono – se necessario – verificate mediante un secondo metodo riconosciuto, un altro approccio tecnico o direttamente sulla base dei dati grezzi.

8Determinare i limiti di affidabilità

Verifichiamo espressamente quali conclusioni non sia possibile trarre dai dati. Vengono indicati i dati mancanti, la possibile cancellazione, i limiti tecnici, le estrazioni incomplete o le tracce contraddittorie.

9Rispondere in modo chiaro alla questione probatoria

La conclusione finale deriva dai risultati documentati. Non viene formulata in termini più decisi di quanto i dati consentano.

10Allegare l'allegato tecnico

Il testo principale rimane comprensibile anche per chi non è esperto di informatica forense. L'appendice tecnica contiene le informazioni necessarie a un esperto indipendente di informatica forense per effettuare una verifica tecnica o redigere una controperizia.

Quadro giuridico

Codice di procedura civile (ZPO), articoli 403, 404a, 407a, 411; articolo 286 del Codice di procedura civile (ZPO).

Il perito fornisce le basi fattuali tecniche. La valutazione giuridica e la valutazione finale delle prove rimangono di competenza del tribunale.

Domande frequenti

È possibile dimostrare tecnicamente un presunto accesso remoto a un computer?+
Il fatto che su un computer sia installato un software di manutenzione remota non prova di per sé che vi sia stato un accesso remoto effettivo. Al contrario, l’accesso remoto può essere avvenuto tramite le funzioni del sistema operativo o altri strumenti, senza che sia installato il software di manutenzione remota più conosciuto.
Come si svolge in pratica un’indagine tecnica di questo tipo?+
Il nostro metodo di lavoro – dall’incarico giudiziario alla risposta. Verifichiamo innanzitutto se la questione rientra nella nostra area di competenza, quali fatti il tribunale abbia preso come base e se il contenuto o la portata dell’incarico siano chiari.
Il risultato dell'indagine garantisce una conclusione inequivocabile per il tribunale?+
L'assenza di un singolo registro di accesso remoto non costituisce automaticamente la prova che non vi sia stata alcuna connessione. Occorre tenere conto della conservazione, della cancellazione o della mancata registrazione.
Esiste una base giuridica in merito?+
ZPO §§ 403, 404a, 407a, 411; § 286 ZPO. Il perito fornisce le basi fattuali specialistiche. La valutazione giuridica e la valutazione conclusiva delle prove rimangono di competenza del tribunale.

LanCologne – Informatica forense per i tribunali

Avete bisogno di una perizia tecnica indipendente in merito a una questione probatoria in sede giudiziaria? LanCologne analizza le tracce digitali in modo oggettivo, trasparente e riproducibile. Documentiamo sia i risultati positivi che l’assenza di prove e i limiti tecnici, in modo tale che la conclusione risulti comprensibile per il tribunale e verificabile dal punto di vista tecnico da parte di un esperto forense informatico indipendente.

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