Informatica forense · Assicurazioni
Come si può documentare il ripristino tecnico dopo un guasto informatico?
La fase di ripristino può essere importante tanto quanto l'evento dannoso stesso in termini di entità del danno e plausibilità.
Perché questa domanda è importante per un'assicurazione
In caso di sinistri di natura tecnica, una decisione deve basarsi su fatti verificabili. Le tracce digitali possono confermare la dinamica del sinistro segnalata, circoscriverla temporalmente, confutarla in singoli punti o dimostrare che non è più possibile una ricostruzione certa. Ai fini della gestione del sinistro, ciascuna di queste risposte è preziosa, purché il suo ragionamento rimanga comprensibile.
Approccio tecnico di analisi
Documentiamo le fasi di ripristino, gli avvii del sistema, i momenti di ripristino, la disponibilità dei servizi e le limitazioni residue.
Dove si trova il limite della dichiarazione
Il ripristino tecnico dei singoli sistemi non implica necessariamente che l'intera attività aziendale sia stata ripristinata.
Perché LanCologne?
In caso di sinistro di natura tecnica, un’assicurazione non ha bisogno della maggior quantità possibile di dati, bensì di una risposta attendibile a una questione fattuale concreta. È proprio su questo che LanCologne basa l’ambito della propria indagine.
Non partiamo quindi dal presupposto che una segnalazione di sinistro debba essere per forza corretta o errata. Innanzitutto si chiarisce quali siano gli elementi tecnici effettivamente rilevanti ai fini della verifica del sinistro: quando si è verificato l’evento? Quali sistemi sono stati interessati? Quali dati sono stati effettivamente persi? Quali erano le condizioni prima e dopo l’evento? Esistono prove indipendenti che confermino o smentiscano la dinamica descritta?
I risultati determinanti vengono verificati, se necessario, a livello di dati primari. I report automatizzati o le visualizzazioni del software fungono da strumenti ausiliari, ma non vengono equiparati alla fonte probatoria senza essere stati verificati. I risultati a carico e a discarico, ovvero quelli che confermano la denuncia di sinistro, vengono trattati secondo lo stesso criterio.
Altrettanto importante è la delimitazione dell'incarico. Una perizia sui danni non giustifica un’analisi completa e immotivata di dispositivi privati o dei contenuti delle comunicazioni. Limitiamo l’indagine alla base di dati legalmente disponibile e necessaria ai fini della specifica questione probatoria.
Il risultato viene documentato in modo tale che un perito assicurativo o un giurista possa comprenderne il significato essenziale senza necessitare di conoscenze specialistiche in ambito informatico e che un altro esperto qualificato in informatica forense possa ricostruire il ragionamento tecnico sulla base delle fonti documentate.
Il nostro modo di lavorare
Risultati confermanti, contraddittori e in sospeso
Una perizia indipendente sui danni non deve essere orientata verso un risultato desiderato in sede di liquidazione. Se i dati tecnici confermano le informazioni fornite dall’assicurato, ciò viene documentato in modo altrettanto chiaro quanto una contraddizione dimostrabile. Se i dati disponibili non sono sufficienti per una decisione attendibile, non si sostituisce una presunzione al posto di una conclusione.
Comprensibile per i periti assicurativi e i giuristi – tecnicamente riproducibile
Il risultato principale viene illustrato con un linguaggio chiaro. Nella parte tecnica documentiamo le fonti di dati rilevanti, gli identificatori, i momenti di backup, i valori di integrità, i riferimenti temporali, le posizioni degli artefatti e le fasi di convalida. In questo modo, un altro esperto qualificato di informatica forense potrà verificare dal punto di vista tecnico le conclusioni fondamentali.
LanCologne come supporto tecnico indipendente per la valutazione dei danni
Quando un sinistro dipende da elementi digitali, LanCologne fornisce supporto attraverso un’indagine informatica forense oggettiva, imparziale e trasparente. Ciò che conta non è se un risultato sia favorevole all’assicuratore o all’assicurato, ma esclusivamente ciò che emerge effettivamente dai dati legalmente disponibili.
Quadro giuridico
Ai sensi del § 30 della Legge tedesca sulle assicurazioni (VVG), il sinistro deve essere denunciato, in linea di principio, immediatamente dopo averne preso conoscenza. Di particolare rilevanza per la valutazione tecnica del sinistro è il § 31 della VVG: A seguito del verificarsi del sinistro, l’assicuratore può richiedere al contraente le informazioni necessarie per accertare il sinistro o l’entità del proprio obbligo di prestazione. Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della VVG, l’assicuratore può richiedere la presentazione di documenti giustificativi nella misura in cui il loro reperimento possa essere ragionevolmente richiesto al contraente.
Da ciò non deriva alcun diritto generale dell’assicuratore di effettuare un’analisi forense completa di tutti gli smartphone, i computer, gli account cloud o i contenuti di comunicazione privati. Per ogni trattamento di dati personali è necessaria una base giuridica valida ai sensi della normativa sulla protezione dei dati. L’art. 5 del GDPR richiede in particolare la limitazione delle finalità e la minimizzazione dei dati; i dati personali devono essere limitati a quanto necessario per la rispettiva finalità. La liceità del trattamento si basa in particolare sull’art. 6 del GDPR.
Il § 28 della VVG disciplina le conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali. L’applicabilità della norma nel singolo caso dipende, tra l’altro, dall’obbligo concretamente concordato, dal grado di colpa, dalle regole di causalità previste dalla legge e da ulteriori presupposti. Una perizia informatica forense non può quindi stabilire di per sé la conseguenza giuridica dell‚‘esonero dall’adempimento». Essa può solo fornire una risposta alla questione di fatto tecnica sottostante.
Qualora i dati personali debbano essere ulteriormente trattati per una finalità diversa, nel caso di enti non pubblici, alle condizioni di cui al § 24 della BDSG, può rivestire particolare importanza, in particolare, l’affermazione, l’esercizio o la difesa di diritti di natura civile. Anche questa disposizione non si applica senza limiti; occorre tenere conto degli interessi contrapposti dell’interessato.
In caso di procedimento civile, ai sensi dell’articolo 286 del Codice di procedura civile (ZPO), il tribunale decide in merito alla veridicità delle affermazioni di fatto secondo libera convinzione, tenendo conto dell’intero contenuto delle discussioni e dell’esito dell’assunzione delle prove. Per quanto riguarda la questione se si sia verificato un danno e a quanto ammonti il danno o l’interesse da risarcire, l’articolo 287 del Codice di procedura civile (ZPO) prevede norme specifiche. Una perizia informatica forense commissionata privatamente non sostituisce tale valutazione probatoria da parte del tribunale.
Domande frequenti
LanCologne – Informatica forense per le compagnie assicurative
Avete una questione di natura digitale? LanCologne vi assiste con un’indagine informatica forense obiettiva e imparziale.
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