Informatica forense · Assicurazioni

In che modo una compagnia assicurativa può far verificare se i risultati presentati in merito al ripristino o al recupero dei dati corrispondono al danno dichiarato?

I rapporti sul recupero dei dati e i file recuperati possono fornire indicazioni importanti sullo stato dei danni e sulla possibilità di recupero.

Richiesta non vincolante

Perché questa domanda è importante per un'assicurazione

Nei casi di sinistro controversi o di rilevante importanza economica, anche piccoli dettagli tecnici possono avere un impatto significativo sulla valutazione. Proprio per questo motivo è necessario operare una chiara distinzione tra un’effettiva anomalia digitale, la sua possibile causa e una conclusione giuridica.

Approccio tecnico di analisi

Verifichiamo il supporto di origine, il percorso di backup, lo stato del file system, i dati recuperati, i log e la corrispondenza tracciabile con il dispositivo interessato.

Dove si trova il limite della dichiarazione

Un tasso di recupero elevato o basso, di per sé, non dimostra né la causa né il momento in cui si è verificato il danno originario.

Perché LanCologne?

Nel corso di una verifica di plausibilità o di manomissione, è particolarmente importante adottare un approccio aperto rispetto al risultato. Un timbro temporale insolito, un file cancellato, una foto modificata o una lacuna nel registro non devono essere interpretati come un inganno solo perché il riscontro emerge nell’ambito di un caso assicurativo controverso.

LanCologne parte quindi da una chiara questione tecnica da verificare. Verifichiamo innanzitutto i normali processi di sistema, la sincronizzazione, le esportazioni, i backup, i Update, la conservazione dei dati e altre cause tecniche, prima di poter classificare un’anomalia come intervento intenzionale. Ciò che conta non è quale spiegazione sarebbe più vantaggiosa per l’assicuratore o l’assicurato, bensì quale spiegazione sia supportata dai dati disponibili.

I risultati rilevanti vengono, se necessario, convalidati sulla base dei dati primari. Screenshot, rapporti in formato PDF, esportazioni e visualizzazioni automatizzate del software sono strumenti di lavoro preziosi, ma, in termini di significatività, si distinguono dai dati sottostanti.

Allo stesso modo, l’ambito dell’indagine rimane limitato allo scopo specifico. Un caso di sinistro contestato non conferisce a una compagnia assicurativa un diritto di accesso illimitato alle comunicazioni private, alla cronologia delle posizioni o all’intero contenuto dei dispositivi. Vengono esaminati solo i dati legalmente disponibili e necessari ai fini della specifica questione probatoria.

Il rapporto distingue tra constatazioni tecniche, interpretazioni e limiti delle conclusioni. In questo modo, l’ufficio sinistri può comprendere il messaggio fondamentale e un altro esperto qualificato in informatica forense può verificare dal punto di vista tecnico il ragionamento che ha portato a tali conclusioni.

Il nostro modo di lavorare

1Definire l’anomalia concreta o la questione probatoria tecnica.
2Individuare le fonti di dati necessarie e legalmente disponibili.
3Documentare lo stato originale, i dati e l’identità degli oggetti oggetto di studio.
4Separare i dati primari dalle esportazioni, dagli screenshot e dalle rappresentazioni del parser.
5Valutare i valori temporali e i metadati nel rispettivo contesto tecnico.
6Verificare anche i normali meccanismi di sistema, delle app, di sincronizzazione e di conservazione.
7Verificare le ipotesi di manomissione solo sulla base di prove concrete.
8Separare l'assegnazione degli utenti dall'assegnazione dei dispositivi, degli account e delle sessioni.
9Documentare in modo equivalente i risultati positivi, negativi e non determinabili.
10Le conclusioni giuridiche relative all’obbligo di prestazione, agli obblighi a carico dell’assicurato o alla frode sono espressamente demandate all’assicurazione e ai suoi legali.

Nessun giudizio affrettato – anche in caso di risultati anomali

Il nostro compito non consiste nel confermare un sospetto. Se si conferma una spiegazione tecnica plausibile, questa viene documentata. Se emerge una contraddizione fondata, anche questa viene documentata. Se rimangono possibili diverse spiegazioni, l’incertezza non viene sostituita da una supposizione.

Comprensibile per il reparto sinistri e i giuristi – riproducibile per i periti forensi

Il messaggio chiave è formulato in modo chiaro. La parte tecnica contiene le fonti di dati decisive, i riferimenti temporali, le informazioni sull’integrità, i luoghi di ritrovamento degli artefatti e le fasi di convalida. In questo modo, il processo di deduzione rimane verificabile anche in caso di un successivo controllo incrociato.

LanCologne per la verifica tecnica indipendente della plausibilità

Qualora sia necessario sottoporre a verifica tecnica dati, file, foto, registri o altre tracce digitali relative a un sinistro assicurativo, LanCologne esamina la specifica questione probatoria tecnica in modo imparziale e trasparente. L’unico elemento determinante è ciò che risulta effettivamente dalla base dati legalmente disponibile.

Quadro giuridico

Ai fini della valutazione del danno, l’articolo 31 della VVG rimane un punto di riferimento fondamentale: dopo il verificarsi del sinistro, l’assicuratore può richiedere le informazioni necessarie per accertare l’esistenza del sinistro o l’entità del proprio obbligo di prestazione; i documenti giustificativi possono essere richiesti solo nella misura in cui la loro acquisizione possa essere ragionevolmente richiesta all’assicurato. Da ciò non deriva alcun diritto generale a un’ispezione forense completa di tutti i dati privati.

L'articolo 28 della VVG disciplina le possibili conseguenze giuridiche di una violazione degli obblighi contrattuali. L'esistenza di un obbligo, la sua violazione e le conseguenze giuridiche che ne derivano dipendono dal contratto specifico e dai requisiti di legge. Una perizia informatica forense non dovrebbe quindi accertare l’assenza di responsabilità, ma limitarsi esclusivamente a documentare i fatti tecnici alla base del caso.

Per quanto riguarda i dati personali, occorre rispettare in particolare i principi di cui all’articolo 5 del GDPR – tra cui la limitazione delle finalità e il principio di minimizzazione dei dati – nonché una base giuridica ai sensi dell’articolo 6 del GDPR. Le fonti di dati particolarmente invasive non possono essere analizzate in modo approfondito solo perché sono tecnicamente disponibili.

Qualora in seguito si giunga a un procedimento civile, la valutazione delle affermazioni di fatto spetta al tribunale. L’articolo 286 del Codice di procedura civile (ZPO) disciplina la libera valutazione delle prove. L’articolo 287 del Codice di procedura civile (ZPO) contiene norme specifiche per l’accertamento del danno e dell’entità dello stesso. La perizia privata fornisce a tal fine una base fattuale tecnica, ma non sostituisce la valutazione delle prove da parte del tribunale.

Domande frequenti

Il fatto che si riscontri un'anomalia tecnica è già di per sé una prova di frode assicurativa?+
No. Un risultato insolito può avere molte cause tecniche. Non si può automaticamente dedurre che vi sia un intento fraudolento sulla base di una singola anomalia digitale.
LanCologne è in grado di rilevare se un file o una foto sono stati modificati?+
A seconda dei dati disponibili, è possibile individuare o circoscrivere modifiche, nuove registrazioni o tracce di elaborazione. Tuttavia, non tutte le modifiche possono essere attribuite in modo univoco a una persona o a un intento specifico.
Vengono documentati anche i risultati che confermano la denuncia di sinistro?+
Sì. Un’indagine indipendente deve trattare i risultati a conferma e quelli contraddittori secondo gli stessi criteri scientifici.
La sentenza LanCologne si pronuncia in merito all’esonero dalle prestazioni o alle violazioni degli obblighi?+
No. Noi forniamo risposte a domande di natura tecnica. La valutazione dal punto di vista del diritto assicurativo spetta ai giuristi competenti o, in caso di controversia, al tribunale.

LanCologne – Informatica forense per le compagnie assicurative

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