Informatica forense · Autorità investigative
Come vengono valutati i dati dopo il ripristino da un backup?
Un ripristino può combinare contenuti storici con nuove date del file system o di attivazione.
Perché questa domanda è importante per le autorità investigative
Nelle indagini avanzate, raramente si tratta solo di stabilire se un singolo reperto sia presente o meno. È fondamentale verificare se l’interpretazione tecnica sia attendibile, quali siano le ipotesi contrarie e quali conclusioni non debbano assolutamente essere tratte sulla base dei dati disponibili.
Approccio tecnico di analisi
Verifichiamo la fonte del backup, il momento del ripristino e le discrepanze tra gli orari dei contenuti e quelli di archiviazione locale.
Dove si trova il limite della dichiarazione
Le date del file system generate dopo il ripristino non devono essere confuse con la data di creazione originale.
Perché LanCologne?
Il metodo LanCologne non viene utilizzato in indagini complesse per confermare nel modo più efficace possibile un’ipotesi di sospetto già esistente. Il suo scopo consiste nell’esaminare in modo indipendente una questione tecnica specifica e nel valutare, con lo stesso criterio tecnico, sia gli elementi a carico che quelli a discarico.
La base dati viene documentata in modo univoco. Per quanto tecnicamente possibile, l’analisi viene effettuata su copie di backup verificate o su copie di lavoro adeguate. In caso di risultati rilevanti ai fini decisionali, non ci affidiamo esclusivamente a report generati automaticamente. Vengono verificati l’origine, la logica di generazione e il contesto di sistema; se necessario, viene effettuata una convalida sulla base dei dati primari o mediante un secondo metodo tecnicamente adeguato.
Proprio nei casi complessi, è fondamentale distinguere tra il riferimento al dispositivo, all’account, alla sessione, all’azione dell’utente e alla persona fisica. Allo stesso modo, si distingue tra accertamento positivo, mera compatibilità, mancanza di prove ed esclusione tecnica.
I risultati vengono documentati in modo tale che gli investigatori e i pubblici ministeri possano comprenderne il significato essenziale senza necessitare di particolari conoscenze forensi. Allo stesso tempo, gli aspetti tecnici di base rimangono documentati in modo riproducibile per un’eventuale verifica successiva da parte di altri esperti forensi, della difesa e del tribunale.
Dal mandato investigativo alla testimonianza attendibile
Risultati a carico, a discarico e in sospeso
L'indagine rimane aperta. Qualora più fonti attendibili confermino un'ipotesi investigativa, ne viene illustrata la relazione tecnica. In presenza di risultati contrari o di una spiegazione alternativa tecnicamente valida, questi vengono documentati in modo paritario. Se la base di dati non è sufficiente, viene espressamente indicata la mancata dimostrazione.
Riproducibilità e successivo controllo giurisdizionale
Il messaggio chiave viene formulato in modo comprensibile per gli investigatori e i pubblici ministeri. Allo stesso tempo, i fondamenti tecnici rilevanti ai fini dell’analisi vengono documentati in modo tale che un altro esperto qualificato di informatica forense possa ricostruire le conclusioni essenziali sulla base degli stessi dati. Ciò facilita successive richieste di chiarimenti, controverifiche ed un’eventuale acquisizione di prove in sede giudiziaria.
LanCologne in qualità di perito forense informatico esterno indipendente
Quando un’autorità investigativa deve far esaminare in modo approfondito una questione digitale complessa, in modo indipendente o riproducibile, LanCologne fornisce supporto attraverso un’indagine obiettiva e aperta ai risultati. L’obiettivo principale è fornire una risposta attendibile alla specifica questione oggetto dell’indagine, tenendo conto anche dei risultati contrari, dei limiti delle testimonianze e della verificabilità tecnica.
Quadro giuridico
La direzione delle indagini e la valutazione giuridica spettano agli organi di polizia giudiziaria competenti. Ai sensi dell’articolo 160 del Codice di procedura penale (StPO), la Procura accerta i fatti e deve accertare sia le circostanze a carico che quelle a discarico. L’articolo 161 del Codice di procedura penale (StPO) disciplina il potere investigativo generale della Procura; l’articolo 163 del Codice di procedura penale (StPO) disciplina i compiti della polizia nel procedimento investigativo.
Per i periti si applicano, in linea di principio, gli articoli 72 e seguenti del Codice di procedura penale (StPO). Ai sensi dell’articolo 161a, comma 1, del Codice di procedura penale (StPO), i periti sono tenuti a presentarsi, su convocazione, dinanzi alla Procura e a rendere la propria perizia. L’articolo 82 del Codice di procedura penale disciplina la forma di presentazione della perizia nella fase istruttoria. L’articolo 78 del Codice di procedura penale riguarda la direzione giudiziaria dell’attività del perito, nella misura in cui tale direzione sia pertinente.
Il sequestro e la confisca sono disciplinati in particolare dagli articoli 94 e 98 del Codice di procedura penale. L’articolo 110, comma 3, del Codice di procedura penale riguarda l’esame dei supporti di memoria elettronici e il salvataggio dei dati che possono essere rilevanti ai fini delle indagini. In merito all’ammissibilità, alla portata e alla disposizione di misure di pubblica autorità, decidono esclusivamente gli organi di polizia giudiziaria e i tribunali competenti.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della JVEG, il ricorso a un avvocato da parte della polizia o di altre autorità di polizia giudiziaria, su incarico o previa approvazione della Procura, è equiparato, ai fini del compenso, al ricorso da parte della Procura stessa.
Domande frequenti
LanCologne – Informatica forense per le autorità investigative penali
Avete una questione di natura digitale? LanCologne vi assiste con un’indagine informatica forense obiettiva e imparziale.
In linea con questo argomento
- In che modo vengono documentate le modifiche successive apportate al sistema a seguito di misure investigative o di sicurezza?
- Come vengono gestite le nuove scoperte tecniche che esulano dall’oggetto originario dell’indagine?
- Come si documenta in modo professionale un riscontro casuale di natura tecnica?
- Come vengono valutate le tracce relative a un sistema operativo Upgrade?