Informatica forense · Privati

Come posso scoprire se è stato utilizzato un AirTag o un localizzatore Bluetooth per seguirmi?

I localizzatori GPS e Bluetooth possono avere un ruolo nel cyberstalking. I dispositivi moderni sono in grado di emettere avvisi in caso di localizzatori sconosciuti.

Richiesta non vincolante

Perché questa domanda è importante per i privati

La ricostruzione digitale può interferire profondamente con la vita quotidiana delle persone. Allo stesso tempo, anche account condivisi, vecchie autorizzazioni di accesso o normali procedure tecniche possono avere effetti simili. Un’indagine indipendente non deve quindi né minimizzare la questione né confermare affrettatamente un sospetto.

Approccio tecnico di analisi

Documentiamo i messaggi di avviso, le informazioni dei localizzatori, le circostanze del ritrovamento e gli elementi relativi ai dispositivi disponibili, e proteggiamo i dati rilevanti da eventuali modifiche, per quanto possibile.

Dove si trova il limite della dichiarazione

Il ritrovamento di un localizzatore non permette di stabilire automaticamente chi lo abbia posizionato né a quale scopo.

Perché LanCologne?

In caso di sospetto di cyberstalking o sorveglianza digitale, la situazione è spesso fonte di forte stress personale per le persone coinvolte. Proprio per questo motivo, un’indagine professionale deve operare una rigorosa distinzione tra osservazione, possibilità tecnica e fatto effettivamente provato.

LanCologne non parte dal presupposto che una determinata persona stia monitorando il dispositivo. Formuliamo domande tecniche concrete: esiste un collegamento sconosciuto al dispositivo? È attiva la condivisione della posizione? È stato utilizzato un account da una sessione estranea? Sono presenti tracce di un’app di monitoraggio? Ci sono accessi remoti verificabili? Quali spiegazioni tecniche normali potrebbero essere prese in considerazione?

Esaminiamo solo dispositivi, account e dati che ci vengono forniti in modo legittimo. L'analisi tecnica non ha lo scopo di accedere agli account o ai dispositivi di altre persone.

I messaggi dello strumento e i risultati dello scanner non vengono accettati come prove senza essere verificati. Le affermazioni fondamentali vengono, per quanto possibile, convalidate sulla base di prove primarie, informazioni relative agli account e tracce indipendenti.

Anche un esito negativo è un risultato. Se i dati disponibili non confermano una presunta sorveglianza, ciò viene documentato con la stessa chiarezza di una prova positiva. Laddove i dati disponibili non consentano di trarre conclusioni certe, tale limite non viene sostituito da supposizioni.

Il nostro modo di lavorare

1Registrare le osservazioni concrete e i periodi sospetti.
2Dare priorità ai rischi acuti per la sicurezza personale rispetto alle indagini forensi.
3Formulare domande tecniche relative alle prove anziché ipotesi sull’autore del reato.
4Mantenere il più possibile invariate le comunicazioni rilevanti e i dati dell'account.
5Analizzare separatamente i livelli relativi ai dispositivi, agli account, alle autorizzazioni e alla localizzazione.
6Prestare particolare attenzione agli account condivisi o che in passato sono stati condivisi.
7Verificare le ipotesi relative a spyware, stalkerware e accesso remoto sulla base di reperti concreti.
8Documentare gli avvisi dei localizzatori e i localizzatori fisici con il contesto del ritrovamento.
9Non equiparare l'indirizzo IP, l'account, il dispositivo e la persona fisica.
10Tenere in uguale considerazione sia i risultati a carico che quelli a discarico.
11Indicare espressamente le lacune nei dati e le domande a cui non è possibile dare una risposta dal punto di vista tecnico.
12Documentare i risultati in modo comprensibile e in modo che siano verificabili da parte dell’avvocato, della polizia o di altri periti.

La sicurezza personale ha la precedenza sulla completa conservazione delle prove

In presenza di una minaccia concreta, la necessità di disporre di prove digitali il più possibile complete non deve ritardare l’adozione delle misure di protezione necessarie. Il servizio di prevenzione criminale della polizia raccomanda di chiamare il numero di emergenza in caso di minaccia immediata. La raccolta di prove forensi e le misure di protezione devono quindi essere coordinate in modo adeguato, caso per caso.

Il sospetto, la possibilità di accesso e l'accesso effettivo sono tre cose diverse

Una password nota in passato, un'autorizzazione familiare ancora attiva o un software di manutenzione remota installato possono costituire una possibilità di accesso. Solo ulteriori indizi potranno dimostrare se tale possibilità sia stata effettivamente sfruttata. Potrebbero essere necessarie ulteriori prove per attribuire l'utilizzo a una determinata persona fisica.

Perché LanCologne nel caso del cyberstalking e della sorveglianza digitale?

LanCologne non viene incaricata di confermare tecnicamente un’ipotesi già consolidata sull’autore del reato. Esaminiamo le tracce digitali disponibili senza pregiudizi. Il rapporto deve essere comprensibile per l’interessato e, al contempo, rimanere sufficientemente trasparente da consentire a un avvocato, alle autorità investigative o a un altro esperto qualificato di informatica forense di comprendere le principali conclusioni tecniche.

Quadro giuridico

L'articolo 238 del Codice penale tedesco (StGB) disciplina il reato di stalking. La norma disciplina, tra i suoi presupposti, lo stalking ripetuto e non autorizzato, tale da compromettere in modo non irrilevante lo stile di vita della persona interessata. Tra questi figurano, tra l’altro, i tentativi di contatto tramite mezzi di telecomunicazione o altri mezzi di comunicazione, l’uso abusivo di dati personali, nonché i reati di cui agli articoli da 202a a 202c del Codice penale a danno della persona interessata o di persone a lei vicine. L’articolo 238, comma 2, del Codice penale tedesco (StGB) cita inoltre, come esempio tipico di caso particolarmente grave, l’uso di un programma informatico finalizzato allo spionaggio digitale nell’ambito di un corrispondente reato.

Gli articoli 202a e seguenti del Codice penale tedesco (StGB) possono essere applicabili in caso di accesso non autorizzato a dati particolarmente protetti o a determinate forme di intercettazione o preparazione di tali atti. Da un singolo dispositivo tecnico non è possibile dedurre automaticamente se siano soddisfatti tutti gli elementi costitutivi del reato.

La legge sulla protezione dalla violenza prevede, alle condizioni ivi stabilite, misure di protezione giudiziarie. L’articolo 1 della GewSchG, ad esempio, prevede il divieto di entrare in contatto con la persona lesa anche tramite mezzi di comunicazione a distanza. La norma disciplina inoltre, a determinate condizioni, il molestare o perseguitare ripetutamente tramite mezzi di comunicazione a distanza. Spetta al consulente legale e al tribunale valutare quale misura di protezione sia applicabile nel caso concreto.

Il servizio di prevenzione criminale della polizia raccomanda alle vittime di cyberstalking di conservare il materiale disponibile, come e-mail, cronologie delle chat, foto digitali o video, nel modo più completo e inalterato possibile fino al primo contatto con la polizia. In caso di minaccia immediata, la sicurezza personale ha la priorità.

LanCologne non attribuisce alcuna responsabilità penale né individua alcun autore del reato e non decide in merito a provvedimenti di tutela. Il nostro compito consiste nell’accertamento tecnico dei fatti sulla base di dati forniti in modo legittimo e nella loro documentazione tracciabile.

Domande frequenti

Come posso scoprire se è stato utilizzato un AirTag o un localizzatore Bluetooth per seguirmi?
La ricostruzione digitale può interferire profondamente con la vita quotidiana delle persone. Allo stesso tempo, anche account condivisi, vecchie autorizzazioni di accesso o normali procedure tecniche possono avere effetti simili. Un’indagine indipendente non deve quindi né minimizzare la questione né confermare affrettatamente un sospetto.
Come si svolge in pratica un’indagine tecnica di questo tipo?
Documentiamo i messaggi di avviso, le informazioni dei localizzatori, le circostanze del ritrovamento e gli elementi relativi ai dispositivi disponibili, e proteggiamo i dati rilevanti da eventuali modifiche, per quanto possibile.
Una ricerca di questo tipo può sempre fornire un risultato inequivocabile?
Il ritrovamento di un localizzatore non permette di stabilire automaticamente chi lo abbia posizionato né a quale scopo.
Esiste una base giuridica in merito?
L'articolo 238 del Codice penale tedesco (StGB) disciplina il reato di stalking. La norma contempla, tra i suoi presupposti, lo stalking ripetuto e non autorizzato, tale da compromettere in misura non irrilevante lo stile di vita della persona interessata. Tra questi figurano, tra l’altro, i tentativi di contatto tramite mezzi di telecomunicazione o altri mezzi di comunicazione, l’uso abusivo di dati personali, nonché i reati di cui agli articoli da 202a a 202c del Codice penale tedesco a danno della persona interessata o di persone a lei vicine. L’articolo 238, comma 2, del Codice penale tedesco (StGB) cita inoltre, come esempio tipico di un caso particolarmente grave, l’utilizzo di un programma informatico per lo spionaggio digitale nell’ambito di un corrispondente atto illecito. Gli articoli 202a e seguenti del Codice penale tedesco (StGB) possono essere rilevanti in caso di accesso non autorizzato a dati particolarmente protetti o a determinate forme di intercettazione o preparazione di tali atti. Non è possibile dedurre automaticamente da un singolo reperto tecnico se siano soddisfatti tutti gli elementi costitutivi del reato. La legge sulla protezione dalla violenza (GewSchG) consente, alle condizioni previste, l’adozione di misure di protezione giudiziarie. L’art. 1 della GewSchG prevede, ad esempio, il divieto di stabilire un contatto con la persona lesa anche mediante mezzi di comunicazione a distanza. La norma disciplina inoltre, a determinate condizioni, il molestare o perseguitare ripetutamente mediante mezzi di comunicazione a distanza. Spetta alla consulenza legale e al tribunale valutare quale misura di protezione sia possibile nel caso concreto. Il servizio di prevenzione criminale della polizia raccomanda alle vittime di cyberstalking di conservare il materiale disponibile, come e-mail, cronologie delle chat, foto digitali o video, nel modo più completo e inalterato possibile fino al primo contatto con la polizia. In caso di minaccia immediata, la sicurezza personale ha la priorità. LanCologne non attribuisce alcuna responsabilità penale né colpa e non decide in merito alle ordinanze di protezione. Il nostro compito consiste nell’accertamento tecnico dei fatti sulla base dei dati forniti legittimamente e nella loro documentazione comprensibile.

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