Informatica forense · Tribunali
Perché un allegato tecnico è parte integrante di una perizia informatica comprensibile?
Una perizia giudiziaria si rivolge a due diversi gruppi di destinatari. I giudici e le parti in causa necessitano di una risposta chiara e comprensibile alla questione probatoria. Un eventuale controperito o revisore tecnico necessita inoltre di informazioni tecniche sufficienti per poter comprendere appieno l’analisi dal punto di vista tecnico.
Questi due requisiti possono essere opportunamente integrati in un allegato tecnico. In esso documentiamo i dettagli rilevanti ai fini della verifica, senza sovraccaricare il testo principale con dati grezzi.
L’allegato non ha lo scopo di mettere in mostra il proprio lavoro né di elencare i software utilizzati. Ha lo scopo di rendere comprensibile la catena probatoria e il percorso che porta dai dati di partenza al risultato determinante.
La questione probatoria vera e propria
Quali informazioni vengono solitamente inserite?
A seconda del caso, ad esempio: identificazione delle prove, valori hash, tipo di backup, fonti di dati e percorsi rilevanti, contesto dei timestamp, strutture di database o di artefatti, criteri di ricerca e filtro essenziali, nonché controverifiche documentate.
Nel caso di script di analisi personalizzati o di parser manuali, deve inoltre essere possibile risalire a quali dati di input sono stati elaborati e in che modo è stato verificato il risultato.
Dove si trova il limite della dichiarazione
La riproducibilità non implica che ogni perito debba necessariamente utilizzare lo stesso software. Ciò che conta è che la valutazione tecnica rimanga verificabile sulla base degli stessi dati e con metodi adeguati dal punto di vista tecnico.
Perché LanCologne?
Nel caso di incarichi giudiziari, per noi non è determinante quale programma di analisi mostri per primo un risultato positivo. Ciò che conta è se sia possibile fornire una risposta tecnica alla questione probatoria e se tale risposta regga a una verifica indipendente.
Lavoriamo senza pregiudizi, documentiamo la provenienza dei risultati determinanti e verifichiamo spiegazioni tecniche alternative. L’analisi vera e propria viene effettuata di norma su una copia forense o su un insieme di dati acquisito in modo da garantirne la validità probatoria. Gli originali non vengono esaminati direttamente se non in caso di stretta necessità. Laddove siano tecnicamente necessari interventi in tempo reale, le eventuali modifiche che ne derivano vengono espressamente documentate.
A seconda della questione da chiarire, i risultati determinanti vengono verificati mediante un secondo metodo adeguato dal punto di vista tecnico oppure direttamente sulla base dei dati grezzi sottostanti. La scelta degli strumenti da utilizzare a tal fine dipende dagli elementi probatori e dalla questione da chiarire. Sono determinanti l’idoneità, il riconoscimento tecnico e la tracciabilità del metodo – non il nome di un prodotto.
La nostra perizia distingue tra i risultati fattuali, la valutazione tecnica e le incertezze residue. L’assenza di prove viene motivata con la stessa cura con cui viene motivata una prova positiva.
Ecco come operiamo in caso di incarichi giudiziari
Il nostro metodo di lavoro: dall’incarico giudiziario alla risposta
In primo luogo verifichiamo se la questione rientri nella nostra area di competenza, quali siano i fatti su cui si basa il tribunale e se il contenuto o la portata dell’incarico siano chiari. In caso di dubbi, il tribunale provvede a chiarire la questione. Ciò è conforme agli articoli 404a e 407a del Codice di procedura civile tedesco (ZPO).
Eventuali motivi che potrebbero far sorgere dubbi sull’imparzialità vengono esaminati prima dell’inizio dell’istruttoria e, se del caso, comunicati al tribunale.
Vengono identificati e documentati i dispositivi, i supporti dati, i backup e i file messi a disposizione. Viene registrato lo stato in cui si trova l'oggetto dell'indagine.
Nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, viene creata una copia forense o un'immagine forense. I valori hash e altri controlli di integrità servono a garantire un'attribuzione univoca. L'originale viene conservato per eventuali verifiche successive.
Stabiliamo quali tracce potrebbero avvalorare l’evento denunciato, quali risultati contrari siano ipotizzabili e quali spiegazioni tecniche alternative debbano essere esaminate.
Vengono esaminati solo quei reperti che presentano un valore probatorio dal punto di vista tecnico. I risultati automatici non vengono accettati senza essere stati verificati.
Le constatazioni rilevanti ai fini della decisione vengono – se necessario – verificate mediante un secondo metodo riconosciuto, un altro approccio tecnico o direttamente sulla base dei dati grezzi.
Verifichiamo espressamente quali conclusioni non sia possibile trarre dai dati. Vengono indicati i dati mancanti, la possibile cancellazione, i limiti tecnici, le estrazioni incomplete o le tracce contraddittorie.
La conclusione finale deriva dai risultati documentati. Non viene formulata in termini più decisi di quanto i dati consentano.
Il testo principale rimane comprensibile anche per chi non è esperto di informatica forense. L'appendice tecnica contiene le informazioni necessarie a un esperto indipendente di informatica forense per effettuare una verifica tecnica o redigere una controperizia.
Quadro giuridico
Articoli 407a, 411 e 412 del Codice di procedura civile (ZPO). L’articolo 407a, comma 5, riguarda la consegna o la comunicazione, su richiesta del tribunale, dei documenti acquisiti e dei risultati delle indagini.
Il perito fornisce le basi fattuali tecniche. La valutazione giuridica e la valutazione finale delle prove rimangono di competenza del tribunale.
Domande frequenti
LanCologne – Informatica forense per i tribunali
Avete bisogno di una perizia tecnica indipendente in merito a una questione probatoria in sede giudiziaria? LanCologne analizza le tracce digitali in modo oggettivo, trasparente e riproducibile. Documentiamo sia i risultati positivi che l’assenza di prove e i limiti tecnici, in modo tale che la conclusione risulti comprensibile per il tribunale e verificabile dal punto di vista tecnico da parte di un esperto forense informatico indipendente.
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