Informatica forense · Tribunali
È tecnicamente possibile ricostruire un presunto utilizzo di Internet o del browser?
I dati del browser possono includere termini di ricerca, indirizzi visitati, download, cookie, cache, sessioni e altre tracce di utilizzo. Ciò che conta, tuttavia, è quale azione sia effettivamente documentata dal singolo elemento. Le chiamate automatiche in background e la sincronizzazione non devono essere equiparate alla navigazione consapevole da parte dell’utente.
Cosa deve effettivamente chiarire il perito?
Non è la quantità dei reperti rinvenuti a essere determinante. Ciò che conta è se le tracce digitali rilevanti confermino il fatto oggetto della questione probatoria, lo contraddicano o non consentano di trarre alcuna conclusione attendibile. A tal fine, i risultati vengono esaminati nel loro contesto tecnico e vengono espressamente valutate anche le ipotesi contrarie.
Dove si trova il limite della dichiarazione
La presenza di una voce URL non dimostra necessariamente che una persona abbia visualizzato consapevolmente la pagina in questione. D'altra parte, l'assenza di una cronologia non dimostra che non vi sia stato alcun utilizzo.
Come LanCologne affronta la questione probatoria
Nel caso di incarichi giudiziari, il nostro lavoro inizia dalla questione probatoria, non da un programma di analisi. Stabiliamo quali fatti tecnici debbano essere chiariti, quali fonti di dati siano rilevanti a tal fine e quali spiegazioni alternative debbano essere esaminate.
La base dati viene documentata in modo univoco e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, viene esaminata sulla base di copie di sicurezza forensi verificate o di copie di lavoro. I risultati automatici non vengono accettati senza verifica in caso di questioni rilevanti ai fini decisionali. Sono determinanti la provenienza, la logica di origine e il contesto di un artefatto. Se necessario, un risultato viene verificato sulla base dei dati grezzi o mediante un secondo metodo indipendente e tecnicamente adeguato.
Nella perizia distinguiamo tra constatazioni fattuali, valutazione tecnica e conclusioni. Indichiamo con altrettanta chiarezza i limiti delle nostre affermazioni: cosa è stato dimostrato, cosa è solo avvalorato, cosa rimane in sospeso e cosa non è possibile stabilire sulla base dei dati disponibili?
La parte principale è redatta in modo comprensibile per i giudici e per chi non è esperto in scienze forensi. La verificabilità tecnica è garantita da una sezione tecnica separata, nella quale sono documentate le fonti di dati, i valori di integrità, gli artefatti e le fasi investigative essenziali per una verifica indipendente.
Il nostro modo di lavorare
Classificazione metodologica
Per l’informatica forense giudiziaria non esiste un elenco normativo di prodotti software obbligatori. Il modulo DER.2.2 della “Protezione di base” del BSI contiene utili principi di base in materia di prevenzione, acquisizione delle prove e presentazione dei risultati adeguata al pubblico di destinazione in caso di incidenti di sicurezza informatica. Tuttavia, chiarisce espressamente che l’analisi forense vera e propria non rientra nell’ambito di applicazione del modulo e che esso non si riferisce alle indagini informatiche forensi relative a reati penali. Pertanto, non lo presentiamo come standard di procedura penale.
Quadro giuridico
Codice di procedura civile (ZPO), articoli 403, 404a, 407a, 411; articolo 286 del Codice di procedura civile (ZPO).
La valutazione finale delle prove spetta al tribunale. La nostra attività di periti si limita a fornire una risposta specialistica alla questione tecnica oggetto della perizia, nell’ambito dell’incarico conferitoci.
Domande frequenti
LanCologne – Informatica forense per i tribunali
Avete bisogno di un’indagine informatica forense indipendente in merito a una specifica questione probatoria in sede giudiziaria? LanCologne analizza le tracce digitali disponibili senza pregiudizi e documenta in modo trasparente i risultati rilevanti, i risultati contrari e i limiti tecnici.
In linea con questo argomento
- È possibile risalire all'origine di un file digitale o di un set di dati?
- Come vengono trattate le prove digitali danneggiate o incomplete?
- Come vengono valutati in tribunale i record del database e le tracce WAL/di giornale?
- Qual è il valore probatorio dei registri di sistema e degli eventi in sede giudiziaria?