Informatica forense · Tribunali

È tecnicamente possibile ricostruire un presunto utilizzo di Internet o del browser?

I dati del browser possono includere termini di ricerca, indirizzi visitati, download, cookie, cache, sessioni e altre tracce di utilizzo. Ciò che conta, tuttavia, è quale azione sia effettivamente documentata dal singolo elemento. Le chiamate automatiche in background e la sincronizzazione non devono essere equiparate alla navigazione consapevole da parte dell’utente.

Richiesta non vincolante

Cosa deve effettivamente chiarire il perito?

Non è la quantità dei reperti rinvenuti a essere determinante. Ciò che conta è se le tracce digitali rilevanti confermino il fatto oggetto della questione probatoria, lo contraddicano o non consentano di trarre alcuna conclusione attendibile. A tal fine, i risultati vengono esaminati nel loro contesto tecnico e vengono espressamente valutate anche le ipotesi contrarie.

Dove si trova il limite della dichiarazione

La presenza di una voce URL non dimostra necessariamente che una persona abbia visualizzato consapevolmente la pagina in questione. D'altra parte, l'assenza di una cronologia non dimostra che non vi sia stato alcun utilizzo.

Come LanCologne affronta la questione probatoria

Nel caso di incarichi giudiziari, il nostro lavoro inizia dalla questione probatoria, non da un programma di analisi. Stabiliamo quali fatti tecnici debbano essere chiariti, quali fonti di dati siano rilevanti a tal fine e quali spiegazioni alternative debbano essere esaminate.

La base dati viene documentata in modo univoco e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, viene esaminata sulla base di copie di sicurezza forensi verificate o di copie di lavoro. I risultati automatici non vengono accettati senza verifica in caso di questioni rilevanti ai fini decisionali. Sono determinanti la provenienza, la logica di origine e il contesto di un artefatto. Se necessario, un risultato viene verificato sulla base dei dati grezzi o mediante un secondo metodo indipendente e tecnicamente adeguato.

Nella perizia distinguiamo tra constatazioni fattuali, valutazione tecnica e conclusioni. Indichiamo con altrettanta chiarezza i limiti delle nostre affermazioni: cosa è stato dimostrato, cosa è solo avvalorato, cosa rimane in sospeso e cosa non è possibile stabilire sulla base dei dati disponibili?

La parte principale è redatta in modo comprensibile per i giudici e per chi non è esperto in scienze forensi. La verificabilità tecnica è garantita da una sezione tecnica separata, nella quale sono documentate le fonti di dati, i valori di integrità, gli artefatti e le fasi investigative essenziali per una verifica indipendente.

Il nostro modo di lavorare

1Distinguere dal punto di vista tecnico tra mandato giudiziario e questione probatoria.
2Verificare l’ambito di competenza, i termini e gli eventuali dubbi sull’imparzialità.
3Documentare in modo univoco le prove e i dati di partenza.
4Garantire l'integrità ed evitare, per quanto possibile, i cambiamenti.
5Deducire ipotesi di verifica tecniche e controipotesi dalla questione probatoria.
6Analizzare in modo mirato le fonti di dati rilevanti.
7Convalidare scientificamente i risultati chiave e verificare le spiegazioni alternative.
8Documentare le incongruenze, i dati mancanti e i limiti tecnici.
9Rispondere in modo chiaro alla questione probatoria, senza andare oltre la significatività dei dati.
10Definire i fondamenti tecnici per una verifica indipendente.

Classificazione metodologica

Per l’informatica forense giudiziaria non esiste un elenco normativo di prodotti software obbligatori. Il modulo DER.2.2 della “Protezione di base” del BSI contiene utili principi di base in materia di prevenzione, acquisizione delle prove e presentazione dei risultati adeguata al pubblico di destinazione in caso di incidenti di sicurezza informatica. Tuttavia, chiarisce espressamente che l’analisi forense vera e propria non rientra nell’ambito di applicazione del modulo e che esso non si riferisce alle indagini informatiche forensi relative a reati penali. Pertanto, non lo presentiamo come standard di procedura penale.

Quadro giuridico

Codice di procedura civile (ZPO), articoli 403, 404a, 407a, 411; articolo 286 del Codice di procedura civile (ZPO).

La valutazione finale delle prove spetta al tribunale. La nostra attività di periti si limita a fornire una risposta specialistica alla questione tecnica oggetto della perizia, nell’ambito dell’incarico conferitoci.

Domande frequenti

È tecnicamente possibile ricostruire un presunto utilizzo di Internet o del browser?+
I dati del browser possono includere termini di ricerca, indirizzi visitati, download, cookie, cache, sessioni e altre tracce di utilizzo. Ciò che conta, tuttavia, è quale azione sia effettivamente documentata dal singolo elemento.
Come si svolge in pratica un’indagine tecnica di questo tipo?+
Nel caso di incarichi giudiziari, il nostro lavoro inizia dalla questione probatoria, non da un programma di analisi. Stabiliamo quali fatti tecnici debbano essere chiariti, quali fonti di dati siano rilevanti a tal fine e quali spiegazioni alternative debbano essere esaminate.
Il risultato dell'indagine garantisce una conclusione inequivocabile per il tribunale?+
La presenza di una voce URL non dimostra necessariamente che una persona abbia visualizzato consapevolmente la pagina in questione. D'altra parte, l'assenza di una cronologia non dimostra che non vi sia stato alcun utilizzo.
Esiste una base giuridica in merito?+
ZPO §§ 403, 404a, 407a, 411; § 286 ZPO. La valutazione definitiva delle prove spetta al tribunale. La nostra attività di perito si limita a fornire una risposta specialistica alla questione probatoria tecnica nell’ambito dell’incarico conferitoci.

LanCologne – Informatica forense per i tribunali

Avete bisogno di un’indagine informatica forense indipendente in merito a una specifica questione probatoria in sede giudiziaria? LanCologne analizza le tracce digitali disponibili senza pregiudizi e documenta in modo trasparente i risultati rilevanti, i risultati contrari e i limiti tecnici.

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