Informatica forense · Tribunali

Qual è il valore probatorio dei dati volatili presenti nella memoria di lavoro in sede giudiziaria?

La memoria di lavoro può contenere informazioni che su un supporto di dati spento non sono presenti o non lo sono nella stessa forma: processi in esecuzione, stati di rete, contenuti temporanei o dati rilevanti dal punto di vista crittografico.

Richiesta non vincolante

Per il tribunale non è rilevante il numero di programmi di analisi utilizzati. Ciò che conta è quale fatto tecnico concreto possa essere accertato in modo attendibile sulla base dei dati disponibili, come si giunga a tale accertamento e quali siano i suoi limiti.

La questione probatoria concreta

In presenza di un backup della RAM, ne verifichiamo l'origine, l'integrità e la base analitica. Nel caso di rilevamenti in tempo reale, occorre inoltre tenere presente che ogni acquisizione di dati da un sistema in esecuzione provoca di per sé delle modifiche.

Perché una singola traccia digitale raramente è sufficiente

Gli artefatti digitali vengono generati in sistemi dotati di propri meccanismi di archiviazione, sincronizzazione e registrazione. Un singolo timestamp, una singola voce di log o un singolo valore di database non vengono quindi considerati, senza contesto, come prova definitiva. Laddove la questione probatoria lo richieda, vengono messe in correlazione diverse tracce indipendenti l’una dall’altra e vengono verificate controipotesi tecnicamente plausibili.

Dove si trova il limite della dichiarazione

La RAM è un’istantanea di uno stato dinamico. Il fatto che un contenuto non sia presente non dimostra che non sia mai esistito in precedenza.

Come LanCologne affronta la questione probatoria

Nel metodo LanCologne, l'analisi inizia dalla questione probatoria giudiziaria e non da un determinato programma di analisi. Innanzitutto si chiarisce quale fatto tecnico debba essere accertato, quali fonti di dati siano rilevanti a tal fine e quali ipotesi contrarie debbano essere prese in considerazione.

Le prove e i dati di partenza vengono documentati in modo univoco. Nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, l’analisi viene effettuata su copie di sicurezza forensi verificate o su copie di lavoro adeguate. I risultati rilevanti ai fini decisionali non vengono accettati solo perché segnalati da un software. Verifichiamo la provenienza, la logica di generazione e il contesto dell’artefatto e, se necessario, controlliamo i risultati chiave sulla base dei dati sottostanti o di un secondo metodo tecnicamente adeguato.

Nella perizia vengono distinti tra loro i risultati fattuali, l’interpretazione tecnica e le conclusioni. Viene descritto con altrettanta chiarezza anche il limite delle affermazioni: cosa è possibile dimostrare? Cosa è solo supportato da prove? Quali sono i risultati contrari? Cosa rimane in sospeso? La mancata dimostrazione di un fatto non viene reinterpretata come un’affermazione apparentemente certa.

La parte principale viene redatta in modo tale che un giudice privo di conoscenze specialistiche in informatica forense possa comprenderne il ragionamento. La verificabilità tecnica rimane garantita. Le fonti di dati rilevanti ai fini della verifica, le informazioni sull’integrità, gli artefatti e le fasi dell’indagine vengono documentati in modo tale che un perito informatico forense indipendente possa ricostruire le conclusioni fondamentali ai fini di un’eventuale controperizia.

Dal mandato giudiziario alla testimonianza attendibile

1Distinguere dal punto di vista tecnico tra mandato giudiziario e questione probatoria.
2Verificare se la questione rientra nella propria area di competenza e se è necessario rivolgere ulteriori richieste al tribunale.
3Documentare gli elementi probatori, lo stato iniziale e la base dati disponibile.
4Verificare, per quanto tecnicamente possibile, l'integrità dei dati dell'indagine.
5Deducire ipotesi di verifica tecniche e controipotesi dalla questione probatoria.
6Analizzare in modo mirato solo le fonti di dati rilevanti a tal fine.
7Convalidare i risultati rilevanti ai fini decisionali nel contesto tecnico.
8Tenere conto delle contraddizioni, dei dati mancanti e delle spiegazioni alternative.
9Indicare espressamente i limiti delle affermazioni.
10Rispondere in modo chiaro alla questione probatoria e consentire la verifica tecnica.

Risultati positivi, risultati negativi e assenza di riscontri

Un risultato scientifico deve essere aperto a diverse conclusioni. Se i dati confermano l’ipotesi da verificare, viene spiegato su quali basi essa si fonda. Se invece vi sono prove concrete che contraddicono tale ipotesi, anche queste vengono presentate. Qualora la base di dati non sia sufficiente per giungere a una conclusione certa, ciò viene definito come «mancanza di prove» o «questione tecnica aperta». È proprio questa distinzione che impedisce che da una lacuna nei dati derivi un'affermazione apparentemente certa.

Comprensibile per il tribunale – verificabile dal punto di vista tecnico da un controperito

Il nucleo tecnico viene illustrato con un linguaggio comprensibile. I termini specialistici vengono utilizzati solo dove necessario e successivamente contestualizzati. Allo stesso tempo, vengono mantenuti i fondamenti tecnici fondamentali: fonti di dati esaminate, artefatti rilevanti, informazioni sull’integrità, riferimenti temporali e fasi metodologiche. Un esperto di informatica forense estraneo alla procedura deve poter verificare il ragionamento, senza che il testo principale diventi per il tribunale una semplice raccolta di dati tecnici grezzi.

Classificazione metodologica

Per l'informatica forense giudiziaria non esiste un elenco normativo di programmi di analisi obbligatori. Dal punto di vista tecnico, sono fondamentali una base dati controllata, l'integrità, fasi investigative documentate, conclusioni verificabili e la possibilità di una verifica indipendente.

Il modulo DER.2.2 della protezione di base del BSI, intitolato „Misure preventive per l’informatica forense“, contiene utili principi di base per prepararsi a successive indagini forensi e per la raccolta delle prove in caso di incidenti di sicurezza informatica. Tuttavia, non si tratta di uno standard forense in materia di procedura penale; l’analisi forense vera e propria non rientra nell’ambito di questo modulo. Tale distinzione viene espressamente rispettata.

LanCologne in qualità di perito informatico indipendente

Quando un tribunale deve far chiarire dal punto di vista tecnico una questione concreta relativa alle prove digitali, esaminiamo la base dati disponibile in modo indipendente e senza pregiudizi. L’obiettivo non è quello di raccogliere il maggior numero possibile di risultati tecnici, bensì di fornire una risposta tecnicamente fondata: comprensibile per il tribunale, trasparente nel suo ragionamento e tecnicamente verificabile.

Quadro giuridico

Per la prova peritali nei procedimenti civili sono rilevanti, in particolare, gli articoli 402 e seguenti del ZPO. L’articolo 403 del ZPO riguarda la definizione degli aspetti oggetto della perizia. Ai sensi dell’articolo 404a del ZPO, il tribunale dirige l’attività del perito e può determinarne la natura e la portata. L’articolo 407a del ZPO stabilisce gli obblighi del perito, tra cui quello di verificare la propria area di competenza e di chiarire eventuali dubbi sul contenuto e sull’ambito dell’incarico. L’articolo 411 del ZPO disciplina la perizia scritta, nonché la sua illustrazione e integrazione. La valutazione della perizia, unitamente al resto del materiale probatorio, spetta al tribunale (art. 286 del Codice di procedura civile tedesco, ZPO).

Nel caso di perizie in ambito processuale penale, agli esperti si applicano gli articoli 72 e seguenti del Codice di procedura penale. Quali disposizioni siano applicabili nel procedimento concreto dipende dall’incarico e dal tipo di procedimento. La perizia informatica forense non sostituisce né la valutazione giuridica né la valutazione delle prove da parte del giudice.

Domande frequenti

Qual è il valore probatorio dei dati volatili presenti nella memoria di lavoro in sede giudiziaria?+
La memoria di lavoro può contenere informazioni che su un supporto di dati spento non sono presenti o non lo sono nella stessa forma: processi in esecuzione, stati di rete, contenuti temporanei o dati rilevanti dal punto di vista crittografico.
Come si svolge in pratica un’indagine tecnica di questo tipo?+
Nel modello LanCologne, l'analisi inizia dalla questione probatoria giudiziaria e non da un determinato programma di analisi.
Il risultato dell'indagine garantisce una conclusione inequivocabile per il tribunale?+
La RAM è un’istantanea di uno stato dinamico. Il fatto che un contenuto non sia presente non dimostra che non sia mai esistito in precedenza.
Esiste una base giuridica in merito?+
Per quanto riguarda la prova peritali nei procedimenti civili, sono rilevanti in particolare gli articoli 402 e seguenti del Codice di procedura civile (ZPO). L’articolo 403 del ZPO riguarda la definizione degli aspetti oggetto della perizia. Ai sensi dell’articolo 404a del ZPO, il tribunale dirige l’attività del perito e può determinarne la natura e la portata.

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