Informatica forense · Assicurazioni
In che modo una compagnia assicurativa può avvalersi di un supporto tecnico per verificare la plausibilità di costi di ripristino eccezionalmente elevati?
In caso di danni di grande entità, possono rendersi necessarie misure di ricostruzione, ripristino e risposta agli incidenti su larga scala. La necessità tecnica delle singole fasi operative può rivelarsi rilevante solo a posteriori.
Perché questa domanda è importante per un'assicurazione
In caso di sinistri controversi o di rilevante importanza economica, non è sufficiente che una spiegazione tecnica risulti semplicemente plausibile. È determinante verificare se l’affermazione di fatto rilevante ai fini della liquidazione del sinistro possa essere comprovata in modo comprensibile sulla base dei dati digitali disponibili.
Approccio tecnico di analisi
Verifichiamo quali sistemi siano stati interessati, quali opzioni di ripristino fossero disponibili e quali dipendenze tecniche o rischi per la sicurezza fossero stati documentati.
Dove si trova il limite della dichiarazione
LanCologne non valuta i prezzi di mercato né le voci di fattura in quanto tali, a meno che ciò non sia stato espressamente richiesto e sia tecnicamente giustificato.
Perché LanCologne?
Le compagnie assicurative devono prendere decisioni, soprattutto in caso di sinistri di importo elevato o controversi, che possono avere conseguenze economiche significative. Un’indagine informatica forense è utile solo se non è orientata verso un esito desiderato della liquidazione del sinistro.
LanCologne parte quindi dalla questione probatoria tecnica concreta. Quale fatto deve essere chiarito? Quali fonti digitali possono fornire un’indicazione attendibile al riguardo? Quali dati sono legalmente disponibili? Solo successivamente viene definita la portata dell’indagine.
I risultati determinanti vengono convalidati, se necessario, a livello dei dati primari. Le analisi automatizzate, i report e i software forensi specializzati sono strumenti di supporto; non sostituiscono l’esame specialistico dei reperti su cui si basano. Se strumenti o parser diversi giungono a risultati divergenti, viene esaminata la causa della divergenza, anziché affidarsi a un risultato solo in base al prodotto utilizzato.
Attribuiamo particolare importanza alle ipotesi contrarie. Un risultato non viene valutato solo per verificare se avvalora la spiegazione più ovvia, ma anche per stabilire se i normali processi di sistema, la sincronizzazione, il ripristino, l’amministrazione o altre procedure tecniche avrebbero potuto generare la stessa traccia.
Il risultato deve soddisfare contemporaneamente due requisiti: il reparto sinistri e la rappresentanza legale devono essere in grado di comprendere il messaggio fondamentale senza bisogno di conoscenze specialistiche; un altro esperto qualificato in informatica forense deve poter verificare il ragionamento tecnico sulla base dei dati documentati e delle fasi dell’indagine.
Il nostro modo di lavorare
Indipendenza significa anche confermare un risultato già ottenuto
Una verifica incrociata non consiste nella ricerca di una controargomentazione. Se dall’ulteriore analisi emerge che un risultato già ottenuto è stato ricavato in modo tecnicamente corretto ed è riproducibile, ciò viene documentato con la stessa chiarezza con cui verrebbe documentata un’effettiva contraddizione metodologica o oggettiva. Questa apertura nei confronti dei risultati è fondamentale, soprattutto in caso di danni di entità elevata.
Parte principale di facile comprensione e allegato tecnico verificabile
La parte principale risponde alla questione probatoria con un linguaggio chiaro e distingue le constatazioni accertate dalle interpretazioni e dai punti ancora in sospeso. Nella parte tecnica vengono documentate le fonti di dati decisive, gli identificatori, le informazioni sull’integrità, i riferimenti temporali, i luoghi di ritrovamento dei reperti e le fasi di convalida. In questo modo l’indagine rimane comprensibile anche in vista di una successiva verifica tecnica da parte di esperti.
LanCologne per sinistri assicurativi complessi e controversi
Quando importi elevati di risarcimento, perizie contraddittorie o un’eventuale controversia giudiziaria richiedono una base tecnica particolarmente solida, LanCologne offre il proprio supporto attraverso un’indagine informatica forense imparziale e trasparente. Ciò che conta non è il risultato atteso, bensì quello effettivamente supportato dalle prove digitali.
Quadro giuridico
Per la valutazione extragiudiziale del danno è rilevante, in particolare, l’articolo 31 della VVG. La disposizione riguarda, dopo il verificarsi del sinistro, le informazioni necessarie per l’accertamento del sinistro stesso o dell’entità dell’obbligo di prestazione, nonché, nei casi previsti dalla legge, i documenti giustificativi. Da ciò non deriva alcun diritto generale a una perquisizione forense illimitata di tutti i dispositivi, account o dati di comunicazione.
A seconda dei fatti, possono inoltre entrare in gioco gli obblighi contrattuali e l’articolo 28 della VVG, nonché, in caso di prevenzione e riduzione del danno, l’articolo 82 della VVG. La verifica del soddisfacimento dei requisiti di legge e delle conseguenze giuridiche che ne derivano richiede una valutazione giuridica. A tal fine, la perizia informatica dovrebbe accertare i fatti tecnici sottostanti, senza dichiarare autonomamente l’esonero dalla prestazione, la riduzione o la copertura.
Nel trattamento dei dati personali occorre rispettare in particolare i principi di cui all’articolo 5 del GDPR e disporre di una base giuridica valida ai sensi dell’articolo 6 del GDPR. I principi di necessità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati limitano anche le analisi tecnicamente possibili.
In caso di procedimento civile, l’articolo 286 del Codice di procedura civile (ZPO) riveste un’importanza fondamentale per la valutazione delle prove da parte del giudice. Ai fini dell’accertamento del danno e del suo ammontare, può essere rilevante l’articolo 287 del Codice di procedura civile (ZPO). Una perizia privata richiesta da una compagnia assicurativa non sostituisce l’assunzione delle prove o la valutazione delle prove da parte del giudice. La sua qualità tecnica risulta tuttavia maggiore se la base dei dati, il metodo, i risultati e i limiti delle conclusioni sono documentati in modo trasparente e verificabile.
Qualora intervenga un perito giudiziario, si applicano le norme procedurali del Codice di procedura civile (ZPO) relative alla prova peritale. Il ruolo di un perito incaricato privatamente da una delle parti va chiaramente distinto da questo.
Domande frequenti
LanCologne – Informatica forense per le compagnie assicurative
Avete una questione di natura digitale? LanCologne vi assiste con un’indagine informatica forense obiettiva e imparziale.
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