Informatica forense · Avvocati e difensori penali

In che modo i backup possono rendere visibili stati precedenti a vantaggio della difesa?

I backup storici possono dimostrare che un file, una configurazione o una comunicazione esistevano già in un momento precedente.

Richiesta non vincolante

Perché questa domanda è importante per la difesa penale

Soprattutto nella fase delle indagini preliminari, gli elementi tecnici possono influenzare in modo determinante la strategia difensiva successiva. In questo contesto, ciò che conta non è individuare il maggior numero possibile di riscontri apparentemente favorevoli, bensì chiarire tempestivamente quali prove digitali siano attendibili e quali ipotesi investigative possano invece basarsi su un’interpretazione tecnica eccessivamente estensiva.

Approccio tecnico di analisi

Verifichiamo l'origine, la data di creazione, il contenuto e l'integrità del backup e confrontiamo lo stato storico con quello attuale.

Dove si trova il limite della dichiarazione

Un backup non è una registrazione completa. Ciò che non è contenuto nel backup non significa quindi automaticamente che non sia mai esistito.

Perché LanCologne?

LanCologne non supporta la difesa penale con un risultato prestabilito, bensì con una perizia tecnica indipendente. Questo è fondamentale proprio per la difesa: una controperizia attendibile deve poter reggere anche a un successivo esame da parte della Procura, di un altro perito e del tribunale.

Il punto di partenza è la questione concreta della difesa. Quali fatti vengono attribuiti al cliente? Su quali tracce digitali si basa effettivamente tale ipotesi? Riguarda un dispositivo, un account, una sessione o può essere attribuita in modo attendibile a una persona fisica? Esistono spiegazioni alternative tecnicamente plausibili? Quali tracce ci si aspetterebbe in base alla dinamica dei fatti descritta e sono effettivamente presenti?

I set di dati accessibili legittimamente vengono protetti in modo tracciabile, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, e sottoposti a verifica sulle copie di lavoro. I risultati critici non vengono semplicemente ripresi dai report automatizzati. Vengono verificati l’origine, la logica di generazione, il contesto del database o del file system e, se del caso, i dati grezzi sottostanti.

Il risultato può essere favorevole, sfavorevole o incerto per il cliente. Questa incertezza non costituisce uno svantaggio, ma è il presupposto affinché un referto tecnico possa essere utilizzato in seguito in modo attendibile.

Il nostro modo di lavorare

1Formulare con precisione la domanda di difesa e l’incarico di perizia tecnica.
2Chiarire a quali dispositivi, dati o parti degli atti la difesa abbia legittimamente accesso.
3Documentare lo stato iniziale e l'integrità del set di dati oggetto dell'analisi.
4Individuare le ipotesi investigative più gravose e le controipotesi tecnicamente plausibili.
5Analizzare in modo mirato le tracce relative a dispositivi, account, comunicazioni, file, orari o rete.
6Convalidare i risultati automatizzati centralizzati, se necessario, sulla base dei dati primari o di un secondo metodo adeguato.
7Separare rigorosamente l'assegnazione di persone, dispositivi e account.
8Valutare i risultati a carico, a discarico e contraddittori utilizzando lo stesso criterio tecnico.
9Indicare chiaramente i limiti tecnici, i dati mancanti e le incertezze residue.
10Riassumere i risultati in modo comprensibile per la difesa e, al contempo, documentarli in modo tecnicamente verificabile.

Risultati a carico, a discarico e in sospeso

La difesa non trae alcun vantaggio da una perizia di cortesia. Se i dati confermano l’accusa, ciò viene indicato con la stessa chiarezza con cui viene segnalato un risultato contrario a discarico. Se rimangono tecnicamente possibili diverse spiegazioni o se la base di dati non è sufficiente, l’incertezza residua viene espressamente documentata. È proprio questa distinzione a rendere il risultato scientificamente attendibile in seguito nei confronti della Procura, di altri periti e del tribunale.

Comprensibile per l’avvocato difensore – verificabile dal punto di vista tecnico per gli altri esperti forensi

La parte principale è formulata in modo tale che il difensore possa cogliere il significato tecnico ai fini della propria strategia difensiva. Una sezione tecnica separata documenta le fonti di dati, le informazioni sull’integrità, i riferimenti temporali, gli artefatti e le fasi investigative rilevanti ai fini di una verifica. In questo modo, il processo di deduzione rimane riproducibile anche per un altro esperto di informatica forense.

LanCologne come supporto tecnico indipendente per la difesa penale

Se un avvocato penalista desidera far verificare in modo indipendente una questione di fatto di natura digitale già nella fase delle indagini preliminari, LanCologne offre il proprio supporto con un’analisi informatica forense trasparente e imparziale. L’obiettivo è ottenere una base fattuale scientificamente attendibile, indipendentemente dal fatto che i risultati confermino, relativizzino o contraddicano tecnicamente l’accusa.

Quadro giuridico

La difesa può intervenire già nella fase delle indagini preliminari. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del Codice di procedura penale, l’imputato può avvalersi di un difensore in qualsiasi fase del procedimento. L’articolo 136, comma 1, del Codice di procedura penale prevede, tra l’altro, che durante l’interrogatorio dell’imputato venga indicato che è possibile richiedere l’acquisizione di singole prove a discarico.

Ai fini dell’accertamento dei fatti, il § 160, comma 2, del Codice di procedura penale riveste particolare importanza: la Procura deve accertare sia le circostanze a carico che quelle a discarico e provvedere all’acquisizione delle prove di cui si teme la perdita. Ai sensi dell’articolo 163a, comma 2, del Codice di procedura penale, le prove di cui l’imputato chiede l’acquisizione a propria discolpa devono essere raccolte se sono rilevanti. L’articolo 166 del Codice di procedura penale riguarda invece specificamente le richieste di prove presentate dall’imputato nel corso di un interrogatorio dinanzi al giudice e prevede requisiti più restrittivi; tali situazioni non sono equiparabili tra loro.

Il diritto del difensore di prendere visione degli atti e di effettuare sopralluoghi è disciplinato dall’articolo 147 del Codice di procedura penale. Prima della conclusione delle indagini, ai sensi del comma 2, possono essere previste delle limitazioni. Ai sensi del comma 3, tuttavia, la consultazione delle perizie degli esperti non può essere negata al difensore in nessuna fase del procedimento. Tale diritto spetta al difensore, non a LanCologne. Un’analisi tecnica da parte di LanCologne presuppone pertanto che la difesa possa mettere a disposizione i documenti o i dati in questione in modo legittimo.

Un perito informatico forense incaricato privatamente dalla difesa non è, per questo solo motivo, un perito formalmente chiamato ai sensi degli articoli 72 e seguenti del Codice di procedura penale. Le disposizioni del Codice di procedura penale relative ai periti sono quindi applicabili in quanto tali solo se sussiste effettivamente la rispettiva posizione processuale.

Anche la tutela del segreto professionale e la collaborazione con esperti esterni devono essere considerate in modo differenziato. L’art. 53a del Codice di procedura penale (StPO) include le persone che collaborano, alle condizioni ivi indicate, nel diritto di rifiutare di testimoniare; l’articolo 97 del Codice di procedura penale (StPO) prevede una tutela contro il sequestro collegata a tale diritto, ma subordinata a presupposti concreti ed eccezioni. L’articolo 160a del Codice di procedura penale (StPO) contiene norme di tutela relative alle misure investigative nei confronti dei soggetti tenuti al segreto professionale e delle persone che collaborano alle indagini. Ai sensi dell’articolo 203, commi 3 e 4, del Codice penale (StGB), gli avvocati possono rendere accessibili i segreti necessari ad altre persone coinvolte; al contempo, per tali persone sussistono obblighi di riservatezza punibili penalmente. Da ciò non deriva una tutela generalizzata di ogni file conservato presso un perito informatico forense esterno; i presupposti devono essere valutati caso per caso.

Se dalle indagini non emergono motivi sufficienti per l’avvio dell’azione penale, la Procura archivia il procedimento ai sensi dell’articolo 170, comma 2, del Codice di procedura penale. I risultati dell’analisi forense informatica non garantiscono una tale decisione; essi possono semplicemente fornire un elemento tecnicamente attendibile a sostegno dei fatti.

Domande frequenti

LanCologne sta cercando in modo mirato di alleggerire l'onere a carico del cliente?+
No. Esaminiamo la questione tecnica concreta senza pregiudizi. Un risultato, sia esso a carico o a discarico, è attendibile solo se può essere effettivamente ricavato dai dati.
LanCologne può richiedere autonomamente l’accesso agli atti ai sensi dell’articolo 147 del Codice di procedura penale?+
No. Il diritto di consultazione degli atti e di ispezione spetta al difensore. LanCologne può esaminare solo i documenti e i dati che sono legittimamente a disposizione della difesa e che possono essere concessi ai fini dell’analisi tecnica.
Nel caso di un incarico di difesa, LanCologne è automaticamente un perito ai sensi degli articoli 72 e seguenti del Codice di procedura penale?+
No. Una consulenza tecnica privata o una perizia privata va distinta dall’intervento di un perito formalmente chiamato a intervenire in un procedimento penale.
Un risultato esonérante dell'analisi informatica forense può garantire l'archiviazione del caso?+
No. La decisione in merito alla procedura spetta alla Procura o, in una fase successiva, al tribunale. Tuttavia, un riscontro tecnico può essere rilevante ai fini della base fattuale della difesa.

LanCologne – Informatica forense per avvocati e difensori penali

Avete una questione di natura digitale? LanCologne vi assiste con un’indagine informatica forense obiettiva e imparziale.

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