Informatica forense · Tribunali
Informatica forense per i tribunali: al centro dell’attenzione c’è la questione delle prove
Un tribunale non ha bisogno di una relazione tecnica il più lunga possibile né di un elenco dei programmi utilizzati. Ha bisogno di una risposta solida alla questione probatoria sollevata.
È proprio su questo che concentriamo la nostra analisi. Innanzitutto chiariremo quali sono le questioni tecniche a cui occorre dare una risposta. Successivamente stabiliremo quali fonti di dati siano idonee a tal fine, quali fasi di analisi siano necessarie e quali spiegazioni alternative debbano essere prese in considerazione. Solo allora avrà inizio la vera e propria valutazione.
Il risultato può essere una conferma positiva, un’esclusione o un’affermazione motivata del tipo „non è possibile stabilirlo con certezza sulla base dei dati disponibili“. Tutti e tre i risultati possono essere tecnicamente corretti. È fondamentale che il tribunale possa comprendere come sia stata formulata la conclusione e quali siano i suoi limiti.
La questione probatoria vera e propria
Come si trasforma una questione probatoria giudiziaria in un’indagine tecnicamente attendibile?
Scomponiamo la questione giudiziaria in sottoquestioni verificabili dal punto di vista tecnico. Se, ad esempio, si deve chiarire se un file sia stato modificato in un determinato giorno, non è sufficiente un singolo timbro temporale. Occorre verificare, tra l’altro, i metadati del file system, le tracce delle applicazioni, i backup, i log e, se del caso, i processi di sincronizzazione.
L’indagine rimane comunque vincolata al mandato del tribunale. In caso di controversia sui fatti, il tribunale stabilisce, ai sensi dell’articolo 404a, comma 3, del Codice di procedura civile (ZPO), quali fatti debbano costituire la base della perizia. Non sostituiamo tale indicazione con nostre ipotesi.
Dove si trova il limite della dichiarazione
Un perito non può reinterpretare di propria iniziativa una questione probatoria poco chiara trasformandola in un’altra questione. In caso di dubbi sul contenuto o sulla portata dell’incarico, l’articolo 407a, comma 4, del Codice di procedura civile tedesco (ZPO) richiede un chiarimento da parte del tribunale.
Perché LanCologne?
Nel caso di incarichi giudiziari, per noi non è determinante quale programma di analisi mostri per primo un risultato positivo. Ciò che conta è se sia possibile fornire una risposta tecnica alla questione probatoria e se tale risposta regga a una verifica indipendente.
Lavoriamo senza pregiudizi, documentiamo la provenienza dei risultati determinanti e verifichiamo spiegazioni tecniche alternative. L’analisi vera e propria viene effettuata di norma su una copia forense o su un insieme di dati acquisito in modo da garantirne la validità probatoria. Gli originali non vengono esaminati direttamente se non in caso di stretta necessità. Laddove siano tecnicamente necessari interventi in tempo reale, le eventuali modifiche che ne derivano vengono espressamente documentate.
A seconda della questione da chiarire, i risultati determinanti vengono verificati mediante un secondo metodo adeguato dal punto di vista tecnico oppure direttamente sulla base dei dati grezzi sottostanti. La scelta degli strumenti da utilizzare a tal fine dipende dagli elementi probatori e dalla questione da chiarire. Sono determinanti l’idoneità, il riconoscimento tecnico e la tracciabilità del metodo – non il nome di un prodotto.
La nostra perizia distingue tra i risultati fattuali, la valutazione tecnica e le incertezze residue. L’assenza di prove viene motivata con la stessa cura con cui viene motivata una prova positiva.
Ecco come operiamo in caso di incarichi giudiziari
Il nostro metodo di lavoro: dall’incarico giudiziario alla risposta
In primo luogo verifichiamo se la questione rientri nella nostra area di competenza, quali siano i fatti su cui si basa il tribunale e se il contenuto o la portata dell’incarico siano chiari. In caso di dubbi, il tribunale provvede a chiarire la questione. Ciò è conforme agli articoli 404a e 407a del Codice di procedura civile tedesco (ZPO).
Eventuali motivi che potrebbero far sorgere dubbi sull’imparzialità vengono esaminati prima dell’inizio dell’istruttoria e, se del caso, comunicati al tribunale.
Vengono identificati e documentati i dispositivi, i supporti dati, i backup e i file messi a disposizione. Viene registrato lo stato in cui si trova l'oggetto dell'indagine.
Nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, viene creata una copia forense o un'immagine forense. I valori hash e altri controlli di integrità servono a garantire un'attribuzione univoca. L'originale viene conservato per eventuali verifiche successive.
Stabiliamo quali tracce potrebbero avvalorare l’evento denunciato, quali risultati contrari siano ipotizzabili e quali spiegazioni tecniche alternative debbano essere esaminate.
Vengono esaminati solo quei reperti che presentano un valore probatorio dal punto di vista tecnico. I risultati automatici non vengono accettati senza essere stati verificati.
Le constatazioni rilevanti ai fini della decisione vengono – se necessario – verificate mediante un secondo metodo riconosciuto, un altro approccio tecnico o direttamente sulla base dei dati grezzi.
Verifichiamo espressamente quali conclusioni non sia possibile trarre dai dati. Vengono indicati i dati mancanti, la possibile cancellazione, i limiti tecnici, le estrazioni incomplete o le tracce contraddittorie.
La conclusione finale deriva dai risultati documentati. Non viene formulata in termini più decisi di quanto i dati consentano.
Il testo principale rimane comprensibile anche per chi non è esperto di informatica forense. L'appendice tecnica contiene le informazioni necessarie a un esperto indipendente di informatica forense per effettuare una verifica tecnica o redigere una controperizia.
Quadro giuridico
ZPO §§ 403, 404a, 407a, 411, 412; in via integrativa, § 286 ZPO in materia di valutazione giudiziaria delle prove. Nelle cause penali si applicano i §§ 72 e seguenti del StPO in materia di periti.
Il perito fornisce le basi fattuali tecniche. La valutazione giuridica e la valutazione finale delle prove rimangono di competenza del tribunale.
Domande frequenti
LanCologne – Informatica forense per i tribunali
Avete bisogno di una perizia tecnica indipendente in merito a una questione probatoria in sede giudiziaria? LanCologne analizza le tracce digitali in modo oggettivo, trasparente e riproducibile. Documentiamo sia i risultati positivi che l’assenza di prove e i limiti tecnici, in modo tale che la conclusione risulti comprensibile per il tribunale e verificabile dal punto di vista tecnico da parte di un esperto forense informatico indipendente.
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