Informatica forense · Avvocati e difensori penali
In che modo la difesa può verificare se una dimostrazione del software forense effettuata durante il processo rifletta integralmente i risultati delle indagini su cui si basa?
Una visualizzazione del software può rappresentare in modo chiaro un referto, ma spesso mostra solo i campi selezionati dal parser.
Perché questa domanda è importante per la difesa penale
Nel processo non è la quantità di dati tecnici a essere determinante, bensì la validità delle prove effettivamente presentate e valutate. La difesa deve quindi essere in grado di riconoscere quale significato abbia un artefatto digitale, quali siano i presupposti che lo caratterizzano e dove inizi l’interpretazione.
Approccio tecnico di analisi
Verifichiamo quali dati grezzi sono alla base della visualizzazione, quali filtri sono attivi e quali campi rilevanti o stati dei dati non sono inclusi nella rappresentazione.
Dove si trova il limite della dichiarazione
Un'interfaccia software è una rappresentazione del corpus di dati, non il suo contesto tecnico completo.
Perché LanCologne?
Nel corso del processo, una perizia digitale non deve solo essere tecnicamente corretta, ma deve anche risultare comprensibile nella sua effettiva portata. È proprio qui che risiede il ruolo di un supporto informatico forense indipendente a favore della difesa.
LanCologne non effettua le proprie verifiche con l’obiettivo di confutare un perito giudiziario o amministrativo. Ciò che conta è che la base dati, il metodo e la conclusione siano coerenti tra loro. Se un risultato trova conferma, viene avallato. Qualora sussistano limiti tecnici, dati primari contraddittori o spiegazioni alternative plausibili, anche questi vengono documentati con la stessa chiarezza.
Particolare attenzione va prestata alla distinzione tra la rappresentazione automatizzata del parser e i dati primari, tra dispositivo, account, sessione e persona fisica, nonché tra possibilità tecnica ed evento effettivamente comprovato.
I risultati vengono elaborati in due fasi: in modo comprensibile per la difesa e il tribunale, ma anche con un livello di dettaglio tecnico sufficiente affinché un altro esperto qualificato in informatica forense possa comprendere le conclusioni fondamentali.
Il nostro modo di lavorare
Risultati a carico, a discarico e in sospeso
Il supporto tecnico non è finalizzato al raggiungimento di un risultato desiderato nel processo. Un riscontro tecnicamente incriminante viene indicato con la stessa chiarezza di un riscontro contrario altrettanto attendibile. Se, sulla base dei dati disponibili, non è possibile giungere a una conclusione, viene documentato proprio questo. Tale imparzialità nei risultati è un presupposto fondamentale per un lavoro forense credibile.
Comprensibile per la difesa e il tribunale – tecnicamente riproducibile
I concetti fondamentali vengono spiegati senza ricorrere a un linguaggio tecnico superfluo. Nella parte tecnica vengono documentate le fonti dei dati, gli identificatori, i riferimenti temporali, le informazioni sull'integrità, i luoghi di ritrovamento degli artefatti e le fasi di convalida. In questo modo, il processo di deduzione rimane verificabile dal punto di vista tecnico da parte di un altro esperto qualificato in informatica forense.
LanCologne in qualità di supporto tecnico indipendente nel processo principale
Quando è necessario preparare o verificare dal punto di vista tecnico prove digitali, perizie informatiche forensi o testimonianze di esperti in vista del processo, LanCologne supporta la difesa penale con un’analisi tecnica trasparente e imparziale. Ciò che conta è ciò che i dati dimostrano effettivamente – e ciò che non è possibile dedurre con certezza da essi.
Quadro giuridico
Per l’assunzione delle prove nel processo principale è particolarmente rilevante l’articolo 244 del Codice di procedura penale (StPO). Ai sensi dell’articolo 244, comma 2, il tribunale deve estendere d’ufficio l’assunzione delle prove a tutti i fatti e mezzi di prova rilevanti ai fini della decisione. I requisiti di legge per le richieste di prove e il loro rigetto derivano in particolare dall’articolo 244, comma 3 e seguenti, del Codice di procedura penale. La formulazione giuridica e la presentazione di una richiesta di prove sono compito dell’avvocato difensore, non di un perito informatico forense incaricato privatamente.
Per la prova peritale si applicano gli articoli 72 e seguenti del Codice di procedura penale. Un perito informatico forense incaricato a titolo privato dalla difesa non diventa, per il solo fatto di tale incarico, un perito formalmente chiamato dal tribunale. Questi ruoli devono essere rigorosamente distinti.
L'articolo 244, comma 4, del Codice di procedura penale (StPO) contiene norme specifiche relative al rigetto di una richiesta probatoria volta all'audizione di un perito. Alle condizioni previste dalla legge, può risultare rilevante, in particolare, l'audizione di un ulteriore perito. Inoltre, l’art. 83 del Codice di procedura penale disciplina la possibilità di una nuova perizia nei casi ivi indicati. Se tali presupposti siano soddisfatti nel procedimento concreto è una questione di diritto processuale penale che spetta alla difesa e al tribunale valutare.
L'articolo 245 del Codice di procedura penale contiene norme specifiche relative all'acquisizione delle prove nel caso di mezzi di prova prodotti e di persone citate a comparire o che si sono presentate. L'applicabilità della norma a un mezzo di prova digitale specifico o a una situazione processuale concreta deve essere valutata giuridicamente caso per caso.
Il diritto di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 147 del Codice di procedura penale spetta tuttora al difensore. LanCologne non acquisisce alcun potere processuale proprio in virtù di un incarico privato. Il nostro compito consiste nel verificare in modo professionale i fatti digitali, preparare le questioni tecniche e illustrare in modo trasparente i limiti di una testimonianza.
Domande frequenti
LanCologne – Informatica forense per avvocati e difensori penali
Avete una questione di natura digitale? LanCologne vi assiste con un’indagine informatica forense obiettiva e imparziale.
In linea con questo argomento
- In che modo la difesa può reagire immediatamente in modo professionale dopo l’acquisizione di una singola prova digitale?
- In che modo un avvocato penalista può preparare dal punto di vista tecnico una dichiarazione ai sensi dell’articolo 257 del Codice di procedura penale (StPO) relativa a un riscontro di informatica forense?
- Come è possibile verificare se un contenuto elettronico letto in udienza corrisponda tecnicamente all’originale?
- In che modo la difesa può preparare e verificare dal punto di vista tecnico i documenti elettronici nell’ambito della procedura di consultazione autonoma?