Informatica forense · Avvocati e difensori penali
Come si può preparare un fascicolo difensivo di informatica forense come base tecnica per l'udienza principale?
Nel caso di procedimenti digitali di ampia portata, è opportuno riunire le constatazioni tecniche rilevanti in una base di lavoro coerente prima dell’udienza principale.
Perché questa domanda è importante per la difesa penale
Una volta formulata l’accusa, l’esame tecnico deve concentrarsi su quegli elementi digitali che effettivamente sostengono i fatti contestati. Soprattutto nella fase preliminare del procedimento, può essere fondamentale circoscrivere con precisione un riscontro tecnico, dimostrare in modo comprensibile una controipotesi rilevante o individuare concretamente una questione probatoria ancora aperta.
Approccio tecnico di analisi
Strutturiamo le prove, le estrazioni, i reperti chiave, le linee temporali, le attribuzioni controverse, i risultati confermati, i risultati contraddittori e le questioni tecniche ancora aperte, fornendo chiari riferimenti alle fonti.
Dove si trova il limite della dichiarazione
Un fascicolo tecnico della difesa non sostituisce il fascicolo processuale penale né costituisce una strategia difensiva giuridica. Esso serve a garantire una preparazione tecnica trasparente.
Perché LanCologne?
Nel procedimento preliminare, il ruolo della informatica forense sta cambiando. Non si tratta più solo di verificare in modo astratto i risultati delle indagini. Ora l’analisi tecnica deve essere orientata concretamente all’accusa e a quei fatti digitali che possono essere rilevanti ai fini della decisione sull’avvio del processo di merito.
LanCologne opera in questo ambito mantenendo un approccio rigorosamente aperto ai risultati. Un riscontro negativo viene confermato solo se i dati lo avvalorano. Un’ipotesi contraria viene considerata rilevante solo se è tecnicamente concreta e rimane compatibile con le tracce disponibili. Le mere possibilità vengono distinte dai fatti dimostrabili.
Attribuiamo particolare importanza alla distinzione tra dati primari e la loro interpretazione, tra dispositivo, account, sessione e persona fisica, nonché tra possibilità tecnica e evento effettivamente documentato.
La documentazione tecnica è strutturata in modo tale che l'avvocato difensore possa comprendere il significato di un risultato senza bisogno di conoscenze specialistiche in materia forense e che un altro esperto qualificato in informatica forense possa verificare il ragionamento sulla base delle fonti documentate.
Il nostro modo di lavorare
Risultati a carico, a discarico e in sospeso
L’esame tecnico non mira a un risultato prestabilito. Se si conferma un riscontro incriminante, questo viene documentato allo stesso modo di un riscontro a discarico. Qualora rimangano possibili diverse spiegazioni o manchino dati determinanti, la conclusione viene espressamente lasciata aperta. Questa distinzione è indispensabile proprio per l’utilizzo in ambito processuale penale.
Comprensibile per l'avvocato difensore e per il tribunale – verificabile dal punto di vista tecnico
Il concetto fondamentale viene spiegato senza ricorrere a un linguaggio tecnico superfluo. Nella parte tecnica vengono documentate le fonti di dati decisive, i riferimenti temporali, gli identificatori, le informazioni sull’integrità e le fasi dell’analisi. In questo modo, il ragionamento alla base dei risultati rimane verificabile anche da un altro esperto qualificato in informatica forense.
LanCologne come supporto tecnico indipendente per la difesa penale
Qualora, dopo la formulazione dell’accusa, sia necessario esaminare i reperti digitali ai fini della decisione di avvio del procedimento o della preparazione del processo, LanCologne offre il proprio supporto attraverso una perizia informatica forense obiettiva e imparziale. Ciò che conta non è il risultato auspicato, bensì ciò che i dati disponibili effettivamente dimostrano.
Quadro giuridico
Una volta intentata l’azione penale, il tribunale competente decide, ai sensi dell’articolo 199 del Codice di procedura penale, se avviare il processo di merito o se sospendere provvisoriamente il procedimento. L’atto di accusa contiene la richiesta di avvio del processo di merito.
Ai sensi dell’articolo 201, comma 1, del Codice di procedura penale, il presidente notifica l’atto di accusa all’imputato e lo invita a dichiarare, entro un termine da stabilirsi, se intende richiedere l’acquisizione di singole prove prima della decisione di apertura del processo o se intende sollevare eccezioni contro l’apertura del processo di merito. Spetta al tribunale decidere in merito a tali richieste e obiezioni. L’articolo 202 del Codice di procedura penale consente al tribunale di disporre l’acquisizione di prove specifiche al fine di chiarire meglio i fatti.
Ai sensi dell’articolo 203 del Codice di procedura penale, il tribunale decide di avviare il processo principale qualora, alla luce dei risultati dell’istruttoria, l’imputato risulti sufficientemente sospettato di aver commesso un reato. In assenza di tale presupposto, si può prendere in considerazione, in particolare, una decisione di non avvio del processo ai sensi dell’articolo 204 del Codice di procedura penale. La valutazione giuridica di tali presupposti spetta al tribunale e alla difesa, non al perito informatico forense incaricato privatamente.
Il diritto di accesso agli atti e di ispezione continua a essere disciplinato dall’articolo 147 del Codice di procedura penale (StPO) e spetta al difensore. Ai sensi dell’articolo 147, comma 3, non gli può essere negata la consultazione delle perizie in nessuna fase del procedimento. LanCologne non acquisisce alcun diritto proprio di consultazione degli atti o di ispezione mediante un incarico privato.
Un perito informatico forense incaricato a titolo privato dalla difesa non diventa, per il solo fatto di tale incarico, un perito formalmente nominato ai sensi degli articoli 72 e seguenti del Codice di procedura penale. Occorre distinguere tra perizie private, consulenze tecniche e la nomina formale a perito.
Una volta avviato il processo di merito, l’assunzione delle prove nel corso dell’udienza si disciplina in particolare ai sensi dell’art. 244 del Codice di procedura penale. Ai sensi dell’art. 244, comma 2, il tribunale deve estendere d’ufficio l’assunzione delle prove a tutti i fatti e mezzi di prova rilevanti ai fini della decisione. I presupposti e il trattamento delle istanze formali di assunzione delle prove sono disciplinati in particolare dall’articolo 244, comma 3 e seguenti. LanCologne può preparare fatti e questioni di natura tecnica; la presentazione dell’istanza processuale spetta alla difesa.
Domande frequenti
LanCologne – Informatica forense per avvocati e difensori penali
Avete una questione di natura digitale? LanCologne vi assiste con un’indagine informatica forense obiettiva e imparziale.
In linea con questo argomento
- In che modo la difesa può prepararsi, dal punto di vista informatico-forense, all’acquisizione delle prove digitali nel corso del processo?
- Come si possono illustrare in modo chiaro i limiti metodologici di una perizia informatica forense in sede di udienza principale?
- In che modo la difesa può evidenziare, nel corso del processo, una contraddizione tecnica tra la perizia e i dati primari?
- In che modo è possibile verificare, nel corso dell’udienza principale, un’interpretazione errata o poco chiara dei tempi da parte di un perito?