Informatica forense · Avvocati e difensori penali

Come vengono valutati, dal punto di vista della difesa, i log mancanti o le lacune nei registri?

La mancanza di log può destare sospetti, ma può anche essere dovuta a procedure regolari di conservazione, rotazione, Updates o limiti di spazio di archiviazione.

Richiesta non vincolante

Perché questa domanda è importante per la difesa penale

Nel corso delle indagini preliminari, una traccia digitale apparentemente inequivocabile può avere ripercussioni significative sulla valutazione del sospetto di reato. Per la difesa è quindi fondamentale stabilire se l’interpretazione tecnica sia effettivamente fondata oppure se occorra tenere conto del contesto, dell’architettura di sistema, di dati incompleti o di cause alternative.

Approccio tecnico di analisi

Verifichiamo la configurazione della registrazione, il periodo di conservazione, la versione del sistema, la rotazione e le fonti di riserva disponibili.

Dove si trova il limite della dichiarazione

In assenza di ulteriori indizi, una lacuna nel registro non costituisce prova di una cancellazione o manipolazione intenzionale.

Perché LanCologne?

LanCologne supporta la difesa penale con una perizia tecnica indipendente, non con un risultato prestabilito. Un esito a discarico è utile solo se la sua origine, la logica alla base della sua elaborazione e i limiti della sua validità rimangono comprensibili anche per la Procura, per un altro perito e, successivamente, per il tribunale.

Il punto di partenza è quindi sempre la questione concreta relativa alla difesa. Distinguiamo in modo altrettanto rigoroso tra riferimenti a dispositivi, account e sessioni e persone fisiche, così come tra possibilità tecniche, utilizzo effettivo e azioni dimostrabili.

I dati accessibili legittimamente vengono protetti in modo tracciabile, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile. I risultati automatizzati rilevanti ai fini decisionali non vengono accettati senza essere stati verificati. Se necessario, viene effettuato un controllo a livello di file system, database o dati grezzi, oppure mediante un secondo metodo tecnicamente adeguato.

Il risultato può essere rassicurante, preoccupante o incerto. Questa incertezza sul risultato tutela la qualità dell’esame e impedisce che una spiegazione, pur tecnicamente possibile, venga presentata come un fatto accertato.

Il nostro modo di lavorare

1Definire la questione concreta oggetto della difesa e l'obiettivo dell'indagine.
2Chiarire quali dati, dispositivi o parti di fascicoli siano legittimamente disponibili ai fini della verifica tecnica.
3Documentare i dati di partenza e le informazioni sull'integrità.
4Formulare ipotesi investigative gravose e controipotesi tecnicamente plausibili.
5Analizzare in modo mirato i dati primari rilevanti.
6Se necessario, verificare in modo indipendente i risultati critici dei parser o dei report.
7Separare rigorosamente l'assegnazione di dispositivi, account, sessioni e utenti.
8Valutare i reperti a carico e a discarico secondo lo stesso criterio tecnico.
9Documentare apertamente i dati mancanti, le contraddizioni e i limiti delle affermazioni.
10Elaborare i risultati in modo che siano comprensibili per la difesa e tecnicamente verificabili da parte di altri esperti forensi.

Risultati a carico, a discarico e in sospeso

La difesa non trae vantaggio da una perizia di favore. Se i dati confermano l’accusa, ciò viene indicato con la stessa chiarezza con cui vengono riportati eventuali risultati contrari attendibili. Qualora siano possibili diverse interpretazioni o manchino dati essenziali per formulare un’affermazione certa, tale incertezza viene espressamente documentata.

Comprensibile per l’avvocato difensore – verificabile dal punto di vista tecnico per altri esperti forensi

Il risultato principale viene illustrato con un linguaggio chiaro. Nella parte tecnica vengono documentate le fonti dei dati rilevanti ai fini di una verifica, le informazioni sull’integrità, i riferimenti temporali, gli artefatti e le fasi dell’indagine. In questo modo, un altro esperto qualificato di informatica forense può verificare dal punto di vista tecnico il processo di deduzione.

LanCologne come supporto tecnico indipendente per la difesa penale

Se un avvocato penalista desidera far verificare in modo indipendente una questione di fatto di natura digitale già nella fase delle indagini preliminari, LanCologne offre il proprio supporto attraverso un’analisi informatica forense trasparente e imparziale. L’obiettivo è ottenere una base fattuale tecnicamente solida, indipendentemente dal fatto che confermi, relativizzi o smentisca tecnicamente l’accusa.

Quadro giuridico

La difesa può intervenire già nella fase delle indagini preliminari. Ai sensi dell'art. 137, comma 1, del Codice di procedura penale (StPO), l'imputato può avvalersi di un difensore in qualsiasi fase del procedimento. L'art. 160, comma 2, dello StPO impone alla Procura di accertare sia le circostanze a carico che quelle a discarico e di provvedere alla conservazione delle prove di cui si teme la perdita. Ai sensi dell’articolo 163a, comma 2, del Codice di procedura penale, le prove di cui l’imputato chiede l’acquisizione a sua discolpa devono essere raccolte qualora siano rilevanti.

Ai sensi dell’articolo 147 del Codice di procedura penale (StPO), il diritto di accesso agli atti e di ispezione spetta al difensore. Prima della conclusione delle indagini possono sussistere limitazioni ai sensi del comma 2; secondo il comma 3, al difensore non può essere negato l’accesso alle perizie in nessuna fase del procedimento. LanCologne non gode di un proprio diritto di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 147 del Codice di procedura penale. Una verifica incrociata presuppone che la difesa possa mettere a disposizione i documenti o i dati in questione in modo legittimo ai fini dell’esame tecnico.

Un perito informatico forense incaricato privatamente dalla difesa non diventa, per il solo fatto di essere stato incaricato, un perito formalmente chiamato ai sensi degli articoli 72 e seguenti del Codice di procedura penale. Questi ruoli vengono espressamente distinti nelle nostre prese di posizione e nelle nostre landing page.

Quando si tratta di prove digitali conservate d’ufficio o sequestrate, spetta alle autorità di polizia giudiziaria e ai tribunali competenti decidere in merito al sequestro, alla perquisizione e all’accesso. In particolare, gli articoli 94, 98 e 110 del Codice di procedura penale non conferiscono poteri sovrani a LanCologne.

Ai fini della collaborazione riservata con la difesa, occorre tenere conto in modo differenziato dei requisiti di legge relativi alla tutela del segreto professionale. Gli articoli 53 e 53a del Codice di procedura penale (StPO) disciplinano il diritto di rifiutare di testimoniare dei soggetti soggetti al segreto professionale e, a determinate condizioni, delle persone che collaborano alle indagini; l’articolo 97 StPO contiene divieti di sequestro con presupposti e eccezioni concreti, mentre l’articolo 160a StPO stabilisce norme di tutela per le misure investigative. L’articolo 203, commi 3 e 4, del Codice penale (StGB) consente, alle condizioni ivi indicate, il necessario coinvolgimento di altre persone che collaborano alle indagini e stabilisce obblighi di riservatezza. Da ciò non deriva una tutela automatica e generalizzata di ogni file che si trovi presso un perito informatico forense esterno.

Domande frequenti

Il modello LanCologne è finalizzato al raggiungimento di un risultato desiderato in termini di alleggerimento?+
No. La perizia tecnica non porta a conclusioni definitive. Solo un risultato che possa essere effettivamente ricavato dai dati è utile ai fini di una difesa solida.
LanCologne può richiedere autonomamente la consultazione degli atti o l’accesso a un dispositivo sequestrato?+
No. Tali diritti e decisioni spettano alla difesa, alla procura e al tribunale. LanCologne esamina solo i dati o gli elementi di prova messi a disposizione in modo legittimo.
Una perizia privata costituisce automaticamente una perizia di un perito ai sensi degli articoli 72 e seguenti del Codice di procedura penale (StPO)?+
No. La consulenza tecnica commissionata a titolo privato, ovvero una perizia privata, va distinta dal ricorso formale a un perito nel procedimento penale.
Un esito tecnico contrario può garantire l’archiviazione del procedimento?+
No. Spetta alla Procura, o successivamente al tribunale, decidere in merito all’ulteriore svolgimento del procedimento. Il referto può tuttavia fornire una base fattuale tecnica rilevante.

LanCologne – Informatica forense per avvocati e difensori penali

Avete una questione di natura digitale? LanCologne vi assiste con un’indagine informatica forense obiettiva e imparziale.

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