Informatica forense · Avvocati e difensori penali

In che modo la difesa può far valutare dal punto di vista tecnico i nuovi dati relativi al cloud o ai provider una volta concluso il procedimento?

I dati del cloud o dei provider resi disponibili a posteriori possono integrare un processo digitale precedente, ma devono essere verificati attentamente per quanto riguarda la provenienza e il riferimento temporale.

Richiesta non vincolante

Perché questa domanda è importante per la difesa penale

A seguito di una sentenza o in sede di appello, l’esame tecnico non deve essere confuso con l’esame giuridico del ricorso. Per la difesa, tuttavia, può essere determinante sapere con esattezza se una dichiarazione digitale sia supportata dai dati primari disponibili e se un riscontro successivo dimostri effettivamente qualcosa di nuovo.

Approccio tecnico di analisi

Analizziamo il formato di esportazione, il riferimento all'account, la semantica temporale, i campi del provider, i caratteri di integrità e la correlazione con i dati esistenti relativi ai dispositivi e alla rete.

Dove si trova il limite della dichiarazione

La valutabilità giuridica e l’eventuale rilevanza ai fini dei ricorsi o della revisione del processo sono valutate dal difensore.

Perché LanCologne?

Al termine del primo processo, il ruolo della perizia informatica forense richiesta dalla difesa subisce un’ulteriore evoluzione. Ora occorre operare una distinzione particolarmente netta tra l’accertamento dei fatti tecnici e l’esame giuridico ai fini del ricorso o della revisione del processo.

LanCologne non esamina quindi alcuna questione con l’obiettivo di costruire a posteriori un errore di diritto. Verifichiamo esclusivamente se le affermazioni digitali siano tecnicamente supportate dai dati disponibili, se siano stati confusi tra loro diversi set di dati, se l’attribuzione a una persona vada oltre i fatti tecnici a cui è collegata o se un riscontro individuato in un secondo momento sia effettivamente nuovo e autentico.

In questo contesto si applicano gli stessi criteri utilizzati in qualsiasi altra indagine forense: i dati primari hanno la precedenza sulle semplici rappresentazioni, i risultati automatizzati vengono convalidati in caso di reperti determinanti, i risultati a carico e a discarico vengono trattati allo stesso modo e le questioni su cui non è possibile pronunciarsi rimangono espressamente aperte.

Proprio quando si tratta di ricorsi o di richieste di riesame, questa cautela è fondamentale. Spetta all’avvocato difensore o al tribunale competente valutare se un riscontro tecnico costituisca giuridicamente un errore di diritto, una contestazione ammissibile o un motivo di riesame – non spetta all’esperto di informatica forense.

Il nostro modo di lavorare

1Definire la questione tecnica specifica sollevata dal difensore.
2Distinguere tra sentenze, perizie e documentazione tecnica processuale disponibile.
3Identificare in modo univoco i dati primari e lo stato di backup storico.
4Riferire la versione digitale della sentenza o dei nuovi risultati alla loro base tecnica.
5Verificare separatamente l'assegnazione di tempo, dispositivi, account, sessioni e persone.
6Confrontare in modo trasparente i dati precedenti e quelli attuali, nonché le differenze relative ai parser o ai metodi.
7Distinguere una novità tecnica da una semplice reinterpretazione emersa in un momento successivo.
8Documentare le constatazioni a carico, a discarico e in sospeso secondo criteri identici.
9Le conclusioni giuridiche sono espressamente lasciate alla difesa.
10Redigere la relazione tecnica in modo tale che le conclusioni fondamentali rimangano tecnicamente riproducibili.

Risultati a carico, a discarico e in sospeso

Anche a seguito di una condanna o in caso di un eventuale ricorso, l’indagine rimane aperta. Un precedente risultato incriminante viene confermato se i dati primari lo avvalorano. Un nuovo risultato contrario viene definito tale solo se la provenienza, l’integrità e il significato tecnico sono documentati in modo comprensibile. Le questioni irrisolvibili non vengono sostituite da supposizioni.

Comprensibile per l’avvocato difensore – verificabile dal punto di vista tecnico

La parte principale illustra il concetto tecnico fondamentale senza ricorrere a terminologia specialistica superflua. La parte tecnica documenta lo stato dei dati, i momenti di backup, gli identificatori, i valori di integrità, le posizioni degli artefatti, i riferimenti temporali e le fasi di convalida. In questo modo, l’indagine rimane comprensibile per un altro esperto qualificato di informatica forense.

LanCologne come supporto tecnico indipendente per la difesa penale

Che si tratti di un’indagine preliminare, di un procedimento intermedio, di un processo o di una successiva perizia tecnica: LanCologne risponde alla specifica questione probatoria digitale in modo oggettivo, senza pregiudizi e in modo comprensibile. Il criterio di riferimento non è il risultato auspicato, bensì esclusivamente ciò che, sulla base dei dati disponibili, può essere tecnicamente dimostrato o, al contrario, non può esserlo.

Quadro giuridico

Al termine del processo, il tribunale decide, ai sensi dell’articolo 261 del Codice di procedura penale, in merito all’esito dell’assunzione delle prove secondo la propria libera convinzione, derivante dall’insieme delle prove presentate nel corso del processo. L’articolo 267 del Codice di procedura penale disciplina il contenuto delle motivazioni della sentenza. Un’analisi informatica forense successiva può confrontare le affermazioni tecniche contenute nella motivazione scritta della sentenza con i dati e i risultati disponibili; tuttavia, essa non effettua alcun controllo giuridico della sentenza.

Ai sensi dell’articolo 312 del Codice di procedura penale (StPO), è ammesso il ricorso in appello contro le sentenze del giudice penale e del tribunale dei giudici popolari. Il termine per la presentazione del ricorso è disciplinato dall’articolo 314 del Codice di procedura penale (StPO). Spetta all’avvocato difensore valutare se, nel caso specifico, il ricorso in appello sia ammissibile, legittimo o opportuno. L’informatica forense può strutturare in modo professionale le prove digitali ai fini di un nuovo esame dei fatti.

Il ricorso in cassazione è disciplinato dagli articoli 333 e seguenti del Codice di procedura penale (StPO). Ai sensi dell’articolo 337, comma 1, dello StPO, esso può essere fondato esclusivamente sul fatto che la sentenza sia viziata da una violazione di legge. L’articolo 344 dello StPO disciplina la motivazione del ricorso in cassazione e prevede, in particolare, requisiti specifici per le eccezioni procedurali. LanCologne non formula motivi di ricorso in cassazione e non valuta se una circostanza tecnica costituisca un errore di diritto suscettibile di ricorso in cassazione. Ci limitiamo a documentare la base fattuale tecnica a beneficio del difensore.

Per la riapertura di un procedimento concluso con sentenza passata in giudicato a favore del condannato si applicano gli articoli 359 e seguenti del Codice di procedura penale (StPO). L’articolo 359 dello StPO enumera i motivi di riapertura previsti dalla legge. Se un dato digitale ritrovato di recente, un dispositivo decriptato in un secondo momento o una nuova scoperta tecnica soddisfi tali presupposti è una questione di diritto. Un’analisi informatica forense può tuttavia accertare se il risultato in questione sia autentico, tecnicamente nuovo, rilevante dal punto di vista temporale e compatibile o incompatibile con risultati precedenti.

Questa chiara separazione dei ruoli è fondamentale: LanCologne fornisce dati tecnici, ne documenta la derivazione e ne indica i limiti di validità. La scelta dei mezzi di ricorso, i termini, i requisiti per la contestazione, la rilevanza giuridica e la presentazione delle istanze processuali rimangono interamente di competenza della difesa penale.

Domande frequenti

La sentenza LanCologne valuta se una sentenza sia viziata da errore di diritto?+
No. Esaminiamo esclusivamente le affermazioni di natura tecnica e la base dati su cui si fondano. Spetta all’avvocato difensore o al tribunale competente valutare se da ciò derivi un errore giuridico.
Un nuovo referto digitale può giustificare automaticamente la riapertura del caso?+
No. Innanzitutto è possibile verificare, con un’analisi forense, se il risultato sia autentico, effettivamente nuovo e tecnicamente rilevante. I requisiti di cui agli articoli 359 e seguenti del Codice di procedura penale sono una questione giuridica.
LanCologne può formulare un ricorso in sede di revisione?+
No. Siamo in grado di documentare in modo preciso e comprensibile gli aspetti tecnici alla base del caso. Spetta all’avvocato difensore motivare il ricorso in appello.
L'indagine rimane aperta anche dopo una condanna?+
Sì. Anche un incarico di verifica successivo non ha lo scopo di fornire necessariamente una prova contraria. Un risultato precedente viene confermato se i dati lo avvalorano.

LanCologne – Informatica forense per avvocati e difensori penali

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