Informatica forense · Avvocati e difensori penali
Un servizio in background può spiegare un accesso ai file che sembra sospetto?
I programmi di indicizzazione, antivirus, software di backup o servizi di sincronizzazione possono leggere i file anche se l’utente non li ha aperti consapevolmente.
Perché questa domanda è importante per la difesa penale
Nel corso delle indagini preliminari, una traccia digitale apparentemente inequivocabile può avere ripercussioni significative sulla valutazione del sospetto di reato. Per la difesa è quindi fondamentale stabilire se l’interpretazione tecnica sia effettivamente fondata oppure se occorra tenere conto del contesto, dell’architettura di sistema, di dati incompleti o di cause alternative.
Approccio tecnico di analisi
Verifichiamo il contesto del processo, i servizi, gli eventi di sistema e l'attività degli utenti correlata.
Dove si trova il limite della dichiarazione
L'accesso tecnico a un file non implica automaticamente la conoscenza consapevole del contenuto dello stesso.
Perché LanCologne?
LanCologne supporta la difesa penale con una perizia tecnica indipendente, non con un risultato prestabilito. Un esito a discarico è utile solo se la sua origine, la logica alla base della sua elaborazione e i limiti della sua validità rimangono comprensibili anche per la Procura, per un altro perito e, successivamente, per il tribunale.
Il punto di partenza è quindi sempre la questione concreta relativa alla difesa. Distinguiamo in modo altrettanto rigoroso tra riferimenti a dispositivi, account e sessioni e persone fisiche, così come tra possibilità tecniche, utilizzo effettivo e azioni dimostrabili.
I dati accessibili legittimamente vengono protetti in modo tracciabile, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile. I risultati automatizzati rilevanti ai fini decisionali non vengono accettati senza essere stati verificati. Se necessario, viene effettuato un controllo a livello di file system, database o dati grezzi, oppure mediante un secondo metodo tecnicamente adeguato.
Il risultato può essere rassicurante, preoccupante o incerto. Questa incertezza sul risultato tutela la qualità dell’esame e impedisce che una spiegazione, pur tecnicamente possibile, venga presentata come un fatto accertato.
Il nostro modo di lavorare
Risultati a carico, a discarico e in sospeso
La difesa non trae vantaggio da una perizia di favore. Se i dati confermano l’accusa, ciò viene indicato con la stessa chiarezza con cui vengono riportati eventuali risultati contrari attendibili. Qualora siano possibili diverse interpretazioni o manchino dati essenziali per formulare un’affermazione certa, tale incertezza viene espressamente documentata.
Comprensibile per l’avvocato difensore – verificabile dal punto di vista tecnico per altri esperti forensi
Il risultato principale viene illustrato con un linguaggio chiaro. Nella parte tecnica vengono documentate le fonti dei dati rilevanti ai fini di una verifica, le informazioni sull’integrità, i riferimenti temporali, gli artefatti e le fasi dell’indagine. In questo modo, un altro esperto qualificato di informatica forense può verificare dal punto di vista tecnico il processo di deduzione.
LanCologne come supporto tecnico indipendente per la difesa penale
Se un avvocato penalista desidera far verificare in modo indipendente una questione di fatto di natura digitale già nella fase delle indagini preliminari, LanCologne offre il proprio supporto attraverso un’analisi informatica forense trasparente e imparziale. L’obiettivo è ottenere una base fattuale tecnicamente solida, indipendentemente dal fatto che confermi, relativizzi o smentisca tecnicamente l’accusa.
Quadro giuridico
La difesa può intervenire già nella fase delle indagini preliminari. Ai sensi dell'art. 137, comma 1, del Codice di procedura penale (StPO), l'imputato può avvalersi di un difensore in qualsiasi fase del procedimento. L'art. 160, comma 2, dello StPO impone alla Procura di accertare sia le circostanze a carico che quelle a discarico e di provvedere alla conservazione delle prove di cui si teme la perdita. Ai sensi dell’articolo 163a, comma 2, del Codice di procedura penale, le prove di cui l’imputato chiede l’acquisizione a sua discolpa devono essere raccolte qualora siano rilevanti.
Ai sensi dell’articolo 147 del Codice di procedura penale (StPO), il diritto di accesso agli atti e di ispezione spetta al difensore. Prima della conclusione delle indagini possono sussistere limitazioni ai sensi del comma 2; secondo il comma 3, al difensore non può essere negato l’accesso alle perizie in nessuna fase del procedimento. LanCologne non gode di un proprio diritto di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 147 del Codice di procedura penale. Una verifica incrociata presuppone che la difesa possa mettere a disposizione i documenti o i dati in questione in modo legittimo ai fini dell’esame tecnico.
Un perito informatico forense incaricato privatamente dalla difesa non diventa, per il solo fatto di essere stato incaricato, un perito formalmente chiamato ai sensi degli articoli 72 e seguenti del Codice di procedura penale. Questi ruoli vengono espressamente distinti nelle nostre prese di posizione e nelle nostre landing page.
Quando si tratta di prove digitali conservate d’ufficio o sequestrate, spetta alle autorità di polizia giudiziaria e ai tribunali competenti decidere in merito al sequestro, alla perquisizione e all’accesso. In particolare, gli articoli 94, 98 e 110 del Codice di procedura penale non conferiscono poteri sovrani a LanCologne.
Ai fini della collaborazione riservata con la difesa, occorre tenere conto in modo differenziato dei requisiti di legge relativi alla tutela del segreto professionale. Gli articoli 53 e 53a del Codice di procedura penale (StPO) disciplinano il diritto di rifiutare di testimoniare dei soggetti soggetti al segreto professionale e, a determinate condizioni, delle persone che collaborano alle indagini; l’articolo 97 StPO contiene divieti di sequestro con presupposti e eccezioni concreti, mentre l’articolo 160a StPO stabilisce norme di tutela per le misure investigative. L’articolo 203, commi 3 e 4, del Codice penale (StGB) consente, alle condizioni ivi indicate, il necessario coinvolgimento di altre persone che collaborano alle indagini e stabilisce obblighi di riservatezza. Da ciò non deriva una tutela automatica e generalizzata di ogni file che si trovi presso un perito informatico forense esterno.
Domande frequenti
LanCologne – Informatica forense per avvocati e difensori penali
Avete una questione di natura digitale? LanCologne vi assiste con un’indagine informatica forense obiettiva e imparziale.
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