Informatica forense · Avvocati e difensori penali
La sincronizzazione su cloud può fornire una spiegazione diversa per un'azione apparentemente compiuta dall'utente?
I file, i messaggi o le foto possono comparire automaticamente su un dispositivo, anche se non sono stati creati o trasferiti manualmente su di esso.
Perché questa domanda è importante per la difesa penale
Soprattutto nella fase delle indagini preliminari, gli elementi tecnici possono influenzare in modo determinante la strategia difensiva successiva. In questo contesto, ciò che conta non è individuare il maggior numero possibile di riscontri apparentemente favorevoli, bensì chiarire tempestivamente quali prove digitali siano attendibili e quali ipotesi investigative possano invece basarsi su un’interpretazione tecnica eccessivamente estensiva.
Approccio tecnico di analisi
Verifichiamo le tracce di origine locale, gli stati di sincronizzazione, i riferimenti al cloud, gli ID dei dispositivi e i dati storici.
Dove si trova il limite della dichiarazione
La sincronizzazione costituisce una controipotesi valida solo se l'architettura concreta del sistema e le tracce disponibili sono coerenti con essa.
Perché LanCologne?
LanCologne non supporta la difesa penale con un risultato prestabilito, bensì con una perizia tecnica indipendente. Questo è fondamentale proprio per la difesa: una controperizia attendibile deve poter reggere anche a un successivo esame da parte della Procura, di un altro perito e del tribunale.
Il punto di partenza è la questione concreta della difesa. Quali fatti vengono attribuiti al cliente? Su quali tracce digitali si basa effettivamente tale ipotesi? Riguarda un dispositivo, un account, una sessione o può essere attribuita in modo attendibile a una persona fisica? Esistono spiegazioni alternative tecnicamente plausibili? Quali tracce ci si aspetterebbe in base alla dinamica dei fatti descritta e sono effettivamente presenti?
I set di dati accessibili legittimamente vengono protetti in modo tracciabile, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, e sottoposti a verifica sulle copie di lavoro. I risultati critici non vengono semplicemente ripresi dai report automatizzati. Vengono verificati l’origine, la logica di generazione, il contesto del database o del file system e, se del caso, i dati grezzi sottostanti.
Il risultato può essere favorevole, sfavorevole o incerto per il cliente. Questa incertezza non costituisce uno svantaggio, ma è il presupposto affinché un referto tecnico possa essere utilizzato in seguito in modo attendibile.
Il nostro modo di lavorare
Risultati a carico, a discarico e in sospeso
La difesa non trae alcun vantaggio da una perizia di cortesia. Se i dati confermano l’accusa, ciò viene indicato con la stessa chiarezza con cui viene segnalato un risultato contrario a discarico. Se rimangono tecnicamente possibili diverse spiegazioni o se la base di dati non è sufficiente, l’incertezza residua viene espressamente documentata. È proprio questa distinzione a rendere il risultato scientificamente attendibile in seguito nei confronti della Procura, di altri periti e del tribunale.
Comprensibile per l’avvocato difensore – verificabile dal punto di vista tecnico per gli altri esperti forensi
La parte principale è formulata in modo tale che il difensore possa cogliere il significato tecnico ai fini della propria strategia difensiva. Una sezione tecnica separata documenta le fonti di dati, le informazioni sull’integrità, i riferimenti temporali, gli artefatti e le fasi investigative rilevanti ai fini di una verifica. In questo modo, il processo di deduzione rimane riproducibile anche per un altro esperto di informatica forense.
LanCologne come supporto tecnico indipendente per la difesa penale
Se un avvocato penalista desidera far verificare in modo indipendente una questione di fatto di natura digitale già nella fase delle indagini preliminari, LanCologne offre il proprio supporto con un’analisi informatica forense trasparente e imparziale. L’obiettivo è ottenere una base fattuale scientificamente attendibile, indipendentemente dal fatto che i risultati confermino, relativizzino o contraddicano tecnicamente l’accusa.
Quadro giuridico
La difesa può intervenire già nella fase delle indagini preliminari. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del Codice di procedura penale, l’imputato può avvalersi di un difensore in qualsiasi fase del procedimento. L’articolo 136, comma 1, del Codice di procedura penale prevede, tra l’altro, che durante l’interrogatorio dell’imputato venga indicato che è possibile richiedere l’acquisizione di singole prove a discarico.
Ai fini dell’accertamento dei fatti, il § 160, comma 2, del Codice di procedura penale riveste particolare importanza: la Procura deve accertare sia le circostanze a carico che quelle a discarico e provvedere all’acquisizione delle prove di cui si teme la perdita. Ai sensi dell’articolo 163a, comma 2, del Codice di procedura penale, le prove di cui l’imputato chiede l’acquisizione a propria discolpa devono essere raccolte se sono rilevanti. L’articolo 166 del Codice di procedura penale riguarda invece specificamente le richieste di prove presentate dall’imputato nel corso di un interrogatorio dinanzi al giudice e prevede requisiti più restrittivi; tali situazioni non sono equiparabili tra loro.
Il diritto del difensore di prendere visione degli atti e di effettuare sopralluoghi è disciplinato dall’articolo 147 del Codice di procedura penale. Prima della conclusione delle indagini, ai sensi del comma 2, possono essere previste delle limitazioni. Ai sensi del comma 3, tuttavia, la consultazione delle perizie degli esperti non può essere negata al difensore in nessuna fase del procedimento. Tale diritto spetta al difensore, non a LanCologne. Un’analisi tecnica da parte di LanCologne presuppone pertanto che la difesa possa mettere a disposizione i documenti o i dati in questione in modo legittimo.
Un perito informatico forense incaricato privatamente dalla difesa non è, per questo solo motivo, un perito formalmente chiamato ai sensi degli articoli 72 e seguenti del Codice di procedura penale. Le disposizioni del Codice di procedura penale relative ai periti sono quindi applicabili in quanto tali solo se sussiste effettivamente la rispettiva posizione processuale.
Anche la tutela del segreto professionale e la collaborazione con esperti esterni devono essere considerate in modo differenziato. L’art. 53a del Codice di procedura penale (StPO) include le persone che collaborano, alle condizioni ivi indicate, nel diritto di rifiutare di testimoniare; l’articolo 97 del Codice di procedura penale (StPO) prevede una tutela contro il sequestro collegata a tale diritto, ma subordinata a presupposti concreti ed eccezioni. L’articolo 160a del Codice di procedura penale (StPO) contiene norme di tutela relative alle misure investigative nei confronti dei soggetti tenuti al segreto professionale e delle persone che collaborano alle indagini. Ai sensi dell’articolo 203, commi 3 e 4, del Codice penale (StGB), gli avvocati possono rendere accessibili i segreti necessari ad altre persone coinvolte; al contempo, per tali persone sussistono obblighi di riservatezza punibili penalmente. Da ciò non deriva una tutela generalizzata di ogni file conservato presso un perito informatico forense esterno; i presupposti devono essere valutati caso per caso.
Se dalle indagini non emergono motivi sufficienti per l’avvio dell’azione penale, la Procura archivia il procedimento ai sensi dell’articolo 170, comma 2, del Codice di procedura penale. I risultati dell’analisi forense informatica non garantiscono una tale decisione; essi possono semplicemente fornire un elemento tecnicamente attendibile a sostegno dei fatti.
Domande frequenti
LanCologne – Informatica forense per avvocati e difensori penali
Avete una questione di natura digitale? LanCologne vi assiste con un’indagine informatica forense obiettiva e imparziale.
In linea con questo argomento
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