Informatica forense · Privati

Come posso far preparare, dal punto di vista tecnico, le prove digitali necessarie per una denuncia penale?

In caso di sospetto di frode, accesso non autorizzato, stalking, manipolazione o altre azioni digitali, può risultare utile una documentazione tecnica strutturata.

Richiesta non vincolante

Perché questa domanda è importante per i privati

Quando i dati digitali assumono rilevanza per un avvocato, una compagnia assicurativa, un’autorità pubblica o un tribunale, spesso una semplice supposizione o uno screenshot non sono sufficienti. Ciò che conta è quale conclusione tecnica si possa effettivamente trarre dalla documentazione probatoria raccolta.

Approccio tecnico di analisi

Acquisiamo dati primari legalmente disponibili, ordiniamo gli eventi in ordine cronologico e documentiamo fatti tecnici concreti.

Dove si trova il limite della dichiarazione

Spetta alla polizia e alla Procura valutare se sussistano gli elementi costitutivi di un reato e contro chi sia rivolto il sospetto iniziale.

Perché LanCologne?

Una perizia informatica forense privata non è uno strumento per conferire automaticamente maggiore peso a una propria affermazione. Il suo valore emerge solo quando la questione probatoria tecnica è formulata in modo chiaro, la base dati è conservata in modo tracciabile e il risultato viene accertato indipendentemente dalla volontà del committente.

LanCologne parte quindi dalla domanda: cosa si deve dimostrare o verificare dal punto di vista tecnico? Si tratta dell’autenticità di un file, del momento in cui è stata compiuta un’azione, dell’utilizzo di un account, di un trasferimento di dati, dell’integrità di un dispositivo o della plausibilità di una sequenza di eventi dichiarata? Solo in seguito si stabilisce quali dati siano effettivamente necessari.

I dati primari hanno la precedenza rispetto a semplici screenshot, rapporti o schermate del software. Gli strumenti forensi automatizzati aiutano nell’analisi, ma i loro risultati vengono, se necessario, convalidati rispetto agli artefatti sottostanti in caso di conclusioni determinanti.

Il rapporto è redatto in modo comprensibile anche per i non addetti ai lavori. Allo stesso tempo, una sezione tecnica documenta le fonti dei dati, l’integrità, gli artefatti, i riferimenti temporali e le fasi di convalida, affinché un altro esperto qualificato in informatica forense possa verificare i risultati principali.

Viene documentato anche un risultato sfavorevole per il committente. Una perizia privata non ha lo scopo di ‚confermare‘ tecnicamente le affermazioni di una delle parti, bensì di creare una solida base fattuale.

Il nostro modo di lavorare

1Chiarire lo scopo della perizia privata e i destinatari.
2Formulare una domanda concreta relativa alla prova tecnica.
3Identificare i dispositivi, i file e i dati degli account legalmente disponibili.
4Documentare lo stato originale e la provenienza dei dati.
5Creare copie di sicurezza forensi adeguate o esportazioni.
6Gestire in modo tracciabile i valori di integrità e le copie di lavoro.
7Analizzare gli artefatti primari e non solo i report generati dagli strumenti.
8Classificare correttamente i timestamp e la loro semantica tecnica.
9Valutare anche spiegazioni tecniche alternative e ipotesi contrarie.
10Documentare in modo equivalente i risultati a carico, a discarico e in sospeso.
11Redigere il rapporto principale in un linguaggio comprensibile.
12Integrare l'allegato tecnico per garantire la riproducibilità scientifica.

Un incarico privato non implica un’indagine di parte

L'incarico è finanziato da un privato. Ciò non deve tuttavia influenzare il risultato dell'indagine. Se i dati smentiscono o non confermano un'affermazione del committente, anche questo deve essere riportato integralmente nei risultati.

Comprensibile per i giuristi e riproducibile per i periti forensi

La parte principale risponde alla questione tecnica oggetto della perizia utilizzando un linguaggio comprensibile. Nell’appendice tecnica sono documentate le fonti di dati fondamentali, gli stati di salvataggio, gli artefatti, i riferimenti temporali, le informazioni sull’integrità e le fasi di convalida. Ciò consente a un altro perito qualificato di verificare dal punto di vista tecnico il processo di deduzione.

Quadro giuridico e procedurale

Nel processo civile, ai sensi dell’articolo 286 del Codice di procedura civile (ZPO), il tribunale decide, tenendo conto dell’intero contenuto delle udienze e dell’esito di un’eventuale assunzione di prove, secondo libera convinzione, se un’affermazione di fatto debba essere considerata vera o falsa. Una perizia informatica commissionata privatamente non pregiudica tale valutazione probatoria da parte del tribunale.

Per i documenti elettronici è rilevante l’articolo 371 del Codice di procedura civile tedesco (ZPO). Se un documento elettronico è oggetto di una prova visiva, la prova viene fornita mediante presentazione o trasmissione del file. L’articolo 371a del Codice di procedura civile (ZPO) contiene norme specifiche relative al valore probatorio di determinati documenti elettronici, ad esempio nel caso delle firme elettroniche qualificate. Tale valore probatorio speciale non si applica automaticamente a chat ordinarie, screenshot, foto o altri file.

La prova peritali in sede giudiziaria è disciplinata dagli articoli 402 e seguenti del Codice di procedura civile (ZPO). Ai sensi dell’articolo 404 del Codice di procedura civile (ZPO), la scelta dei periti da nominare spetta al tribunale di merito. Un perito incaricato privatamente non diventa quindi perito giudiziario per il solo fatto di essere stato incaricato da una delle parti.

Nei procedimenti penali si applicano norme procedurali diverse. L’articolo 244 del Codice di procedura penale (StPO) impone al tribunale, nel corso dell’udienza principale e alle condizioni previste dalla legge, di accertare la verità e disciplina l’assunzione delle prove nonché le richieste di prova. Una perizia tecnica privata può essere rilevante dal punto di vista tecnico per la difesa o per la rappresentanza della parte lesa, ma non sostituisce l’assunzione delle prove da parte dello Stato.

In caso di sinistri, può essere rilevante l’articolo 31 della Legge tedesca sulle assicurazioni (VVG). In base a tale disposizione, dopo il verificarsi del sinistro, l’assicuratore può richiedere le informazioni necessarie per accertare il sinistro o l’entità del proprio obbligo di prestazione, nonché, nei casi previsti dalla legge, i documenti giustificativi. La valutazione dell’esistenza di un determinato diritto non rientra nell’ambito della perizia informatica forense.

LanCologne fornisce dati tecnici e la loro derivazione comprensibile. La strategia processuale, la valutazione delle prove, la copertura assicurativa, la qualificazione penale e altre conclusioni giuridiche sono di competenza esclusiva di avvocati, assicuratori, autorità e tribunali.

Perché scegliere LanCologne per una perizia informatica forense privata?

LanCologne non si concentra sulla presentazione del maggior numero possibile di dettagli tecnici o nomi di prodotti. Ciò che conta è la questione probatoria concreta. Esaminiamo i dati primari sottostanti, documentiamo i risultati e i limiti in modo comprensibile e creiamo così una base fattuale tecnica che possa reggere anche a una verifica critica.

Domande frequenti

Come posso far preparare, dal punto di vista tecnico, le prove digitali necessarie per una denuncia penale?
Quando i dati digitali assumono rilevanza per un avvocato, una compagnia assicurativa, un’autorità pubblica o un tribunale, spesso una semplice supposizione o uno screenshot non sono sufficienti. Ciò che conta è quale conclusione tecnica si possa effettivamente trarre dalla documentazione probatoria raccolta.
Come si svolge in pratica un’indagine tecnica di questo tipo?
Acquisiamo dati primari legalmente disponibili, ordiniamo gli eventi in ordine cronologico e documentiamo fatti tecnici concreti.
Una ricerca di questo tipo può sempre fornire un risultato inequivocabile?
Spetta alla polizia e alla Procura valutare se sussistano gli elementi costitutivi di un reato e contro chi sia rivolto il sospetto iniziale.
Esiste una base giuridica in merito?
Nel procedimento civile, ai sensi dell’articolo 286 del Codice di procedura civile tedesco (ZPO), il tribunale decide, tenendo conto dell’intero contenuto delle udienze e dell’esito di un’eventuale assunzione di prove, secondo libera valutazione, se un’affermazione di fatto debba essere considerata vera o falsa. Una perizia informatica commissionata privatamente non pregiudica tale valutazione probatoria da parte del tribunale. Per i documenti elettronici è rilevante l’articolo 371 del Codice di procedura civile (ZPO). Se un documento elettronico è oggetto di prova visiva, la prova viene fornita mediante presentazione o trasmissione del file. L’art. 371a del Codice di procedura civile tedesco (ZPO) contiene norme specifiche sul valore probatorio di determinati documenti elettronici, ad esempio nel caso delle firme elettroniche qualificate. Tale forza probatoria speciale non si applica automaticamente alle normali chat, agli screenshot, alle foto o ad altri file. La prova peritale giudiziaria è disciplinata dagli articoli 402 e seguenti del ZPO. Ai sensi dell’articolo 404 del ZPO, la selezione dei periti da chiamare spetta al tribunale di merito. Un perito incaricato privatamente non diventa quindi perito giudiziario solo in virtù dell’incarico conferitogli da una parte. Nei procedimenti penali si applicano altre norme processuali. L’articolo 244 del Codice di procedura penale (StPO) obbliga il tribunale, nell’udienza principale e alle condizioni previste dalla legge, a ricercare la verità e disciplina l’assunzione delle prove nonché le richieste di prova. Una perizia tecnica privata può essere rilevante dal punto di vista tecnico per la difesa o per la rappresentanza della parte lesa, ma non sostituisce l’assunzione delle prove da parte dello Stato. Nei casi assicurativi può essere rilevante l’articolo 31 della Legge tedesca sul contratto di assicurazione (VVG). In base a tale disposizione, dopo il verificarsi del sinistro, l’assicuratore può richiedere le informazioni necessarie per accertare il sinistro o l’entità del proprio obbligo di prestazione, nonché, nei presupposti previsti dalla legge, i documenti giustificativi. L’esistenza di un determinato diritto non è una decisione di natura informatica forense. LanCologne fornisce fatti tecnici e la loro deduzione comprensibile. La strategia processuale, la valutazione delle prove, la copertura assicurativa, la qualificazione penale e altre conclusioni giuridiche rimangono di competenza di avvocati, assicuratori, autorità e tribunali.

LanCologne – Informatica forense per privati

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