Informatica forense · Assicurazioni
In che modo un’assicurazione può far verificare in modo oggettivo eventuali discrepanze tra la denuncia di sinistro e le tracce digitali?
Le discrepanze tra una denuncia di sinistro e i dati tecnici possono avere molte cause: lacune nella memoria, indicazioni temporali imprecise, processi automatici del sistema o procedure effettivamente incompatibili.
Perché questa domanda è importante per un'assicurazione
Nei casi di sinistro controversi o di rilevante importanza economica, anche piccoli dettagli tecnici possono avere un impatto significativo sulla valutazione. Proprio per questo motivo è necessario operare una chiara distinzione tra un’effettiva anomalia digitale, la sua possibile causa e una conclusione giuridica.
Approccio tecnico di analisi
Scomponiamo la denuncia di sinistro in fatti concreti e verificabili e confrontiamo ciascuno di essi con fonti digitali adeguate.
Dove si trova il limite della dichiarazione
Una contraddizione tecnica non costituisce di per sé una prova dell’intenzione di ingannare. L’informatica forense descrive la discrepanza e la sua possibile spiegazione tecnica, non la motivazione interiore di una persona.
Perché LanCologne?
Nel corso di una verifica di plausibilità o di manomissione, è particolarmente importante adottare un approccio aperto rispetto al risultato. Un timbro temporale insolito, un file cancellato, una foto modificata o una lacuna nel registro non devono essere interpretati come un inganno solo perché il riscontro emerge nell’ambito di un caso assicurativo controverso.
LanCologne parte quindi da una chiara questione tecnica da verificare. Verifichiamo innanzitutto i normali processi di sistema, la sincronizzazione, le esportazioni, i backup, i Update, la conservazione dei dati e altre cause tecniche, prima di poter classificare un’anomalia come intervento intenzionale. Ciò che conta non è quale spiegazione sarebbe più vantaggiosa per l’assicuratore o l’assicurato, bensì quale spiegazione sia supportata dai dati disponibili.
I risultati rilevanti vengono, se necessario, convalidati sulla base dei dati primari. Screenshot, rapporti in formato PDF, esportazioni e visualizzazioni automatizzate del software sono strumenti di lavoro preziosi, ma, in termini di significatività, si distinguono dai dati sottostanti.
Allo stesso modo, l’ambito dell’indagine rimane limitato allo scopo specifico. Un caso di sinistro contestato non conferisce a una compagnia assicurativa un diritto di accesso illimitato alle comunicazioni private, alla cronologia delle posizioni o all’intero contenuto dei dispositivi. Vengono esaminati solo i dati legalmente disponibili e necessari ai fini della specifica questione probatoria.
Il rapporto distingue tra constatazioni tecniche, interpretazioni e limiti delle conclusioni. In questo modo, l’ufficio sinistri può comprendere il messaggio fondamentale e un altro esperto qualificato in informatica forense può verificare dal punto di vista tecnico il ragionamento che ha portato a tali conclusioni.
Il nostro modo di lavorare
Nessun giudizio affrettato – anche in caso di risultati anomali
Il nostro compito non consiste nel confermare un sospetto. Se si conferma una spiegazione tecnica plausibile, questa viene documentata. Se emerge una contraddizione fondata, anche questa viene documentata. Se rimangono possibili diverse spiegazioni, l’incertezza non viene sostituita da una supposizione.
Comprensibile per il reparto sinistri e i giuristi – riproducibile per i periti forensi
Il messaggio chiave è formulato in modo chiaro. La parte tecnica contiene le fonti di dati decisive, i riferimenti temporali, le informazioni sull’integrità, i luoghi di ritrovamento degli artefatti e le fasi di convalida. In questo modo, il processo di deduzione rimane verificabile anche in caso di un successivo controllo incrociato.
LanCologne per la verifica tecnica indipendente della plausibilità
Qualora sia necessario sottoporre a verifica tecnica dati, file, foto, registri o altre tracce digitali relative a un sinistro assicurativo, LanCologne esamina la specifica questione probatoria tecnica in modo imparziale e trasparente. L’unico elemento determinante è ciò che risulta effettivamente dalla base dati legalmente disponibile.
Quadro giuridico
Ai fini della valutazione del danno, l’articolo 31 della VVG rimane un punto di riferimento fondamentale: dopo il verificarsi del sinistro, l’assicuratore può richiedere le informazioni necessarie per accertare l’esistenza del sinistro o l’entità del proprio obbligo di prestazione; i documenti giustificativi possono essere richiesti solo nella misura in cui la loro acquisizione possa essere ragionevolmente richiesta all’assicurato. Da ciò non deriva alcun diritto generale a un’ispezione forense completa di tutti i dati privati.
L'articolo 28 della VVG disciplina le possibili conseguenze giuridiche di una violazione degli obblighi contrattuali. L'esistenza di un obbligo, la sua violazione e le conseguenze giuridiche che ne derivano dipendono dal contratto specifico e dai requisiti di legge. Una perizia informatica forense non dovrebbe quindi accertare l’assenza di responsabilità, ma limitarsi esclusivamente a documentare i fatti tecnici alla base del caso.
Per quanto riguarda i dati personali, occorre rispettare in particolare i principi di cui all’articolo 5 del GDPR – tra cui la limitazione delle finalità e il principio di minimizzazione dei dati – nonché una base giuridica ai sensi dell’articolo 6 del GDPR. Le fonti di dati particolarmente invasive non possono essere analizzate in modo approfondito solo perché sono tecnicamente disponibili.
Qualora in seguito si giunga a un procedimento civile, la valutazione delle affermazioni di fatto spetta al tribunale. L’articolo 286 del Codice di procedura civile (ZPO) disciplina la libera valutazione delle prove. L’articolo 287 del Codice di procedura civile (ZPO) contiene norme specifiche per l’accertamento del danno e dell’entità dello stesso. La perizia privata fornisce a tal fine una base fattuale tecnica, ma non sostituisce la valutazione delle prove da parte del tribunale.
Domande frequenti
LanCologne – Informatica forense per le compagnie assicurative
Avete una questione di natura digitale? LanCologne vi assiste con un’indagine informatica forense obiettiva e imparziale.
In linea con questo argomento
- Come è possibile verificare se i file digitali siano stati modificati dopo il sinistro denunciato?
- In che modo una compagnia assicurativa può verificare se le foto di un danno corrispondono alla data dell'evento segnalato?
- Come è possibile verificare se una foto del danno è stata modificata o salvata nuovamente?
- Come è possibile valutare tecnicamente l'autenticità di uno screenshot inviato?