Informatica forense · Aziende

In che modo un’azienda può evitare che un’indagine informatica forense si trasformi essa stessa in una ritorsione nei confronti di un segnalante?

Un’indagine non deve essere strumentalizzata per indagare tecnicamente su un informatore o per penalizzarlo a causa di una segnalazione protetta.

Richiesta non vincolante

Perché questa domanda è importante per un’azienda

Le indagini interne possono comportare conseguenze significative dal punto di vista economico, del personale e giuridico. Proprio per questo motivo è necessario chiarire innanzitutto quale fatto tecnico concreto debba essere dimostrato o confutato. Una mole di dati il più ampia possibile non costituisce un indicatore di qualità; ciò che conta è che l’indagine sia adeguata, circoscritta e comprensibile.

Approccio tecnico di analisi

Chiediamo che venga formulata una domanda probatoria concreta e documentiamo il motivo per cui determinate fonti di dati sono necessarie per l'accertamento dei fatti segnalati.

Dove si trova il limite della dichiarazione

Il § 36 della HinSchG vieta le ritorsioni. Non spetta al perito informatico forense stabilire se una misura concreta sia giuridicamente da considerarsi una ritorsione; tuttavia, l’incarico di indagine deve essere delimitato in modo chiaro e preciso.

Perché LanCologne?

Le indagini interne sono particolarmente delicate, poiché possono riguardare contemporaneamente gli interessi economici dell’azienda, i diritti della personalità dei dipendenti, la protezione dei dati, la partecipazione aziendale e eventuali procedimenti giudiziari successivi.

Il metodo LanCologne non inizia quindi con un’analisi il più possibile esaustiva dei sistemi informatici. Il punto di partenza è una domanda probatoria tecnica formulata in modo chiaro. Da questa si deducono le fonti di dati necessarie, i periodi di tempo e le fasi dell’indagine. La possibilità tecnica di accesso e l’ammissibilità giuridica vengono volutamente tenute separate.

L'indagine rimane aperta. Un sospetto non viene confermato solo perché sembra plausibile. Le prove a carico, a discarico e contraddittorie vengono esaminate secondo gli stessi criteri scientifici. Laddove siano possibili diverse spiegazioni tecniche, queste vengono indicate e, per quanto possibile, messe a confronto tra loro.

I report automatizzati, gli allarmi EDR, i risultati DLP o i dati generati da software forense non vengono accettati come prove senza essere verificati. Le affermazioni rilevanti vengono, per quanto possibile, convalidate sulla base dei dati primari e correlate con elementi di prova indipendenti.

Ai fini di una successiva verifica tecnica, documentiamo non solo il risultato, ma anche il ragionamento che ha portato a esso. La parte principale, redatta in modo chiaro e comprensibile, è destinata alla direzione aziendale e all’ufficio legale; un’appendice tecnica consente a un perito forense esterno qualificato di comprendere le conclusioni essenziali.

Il nostro modo di lavorare

1Definire il motivo dell’indagine e la questione probatoria concreta.
2Chiarire preventivamente le competenze, la base giuridica e, se del caso, i diritti di partecipazione.
3Limitare al minimo indispensabile il numero di persone, sistemi, account, tempi e volume di dati.
4Conservare tempestivamente i dati volatili o a rischio di perdita.
5Garantire la riservatezza e il principio del “need-to-know” a livello organizzativo e tecnico.
6Separare i dati originali dalle copie di lavoro o dai backup adeguati.
7Documentare in modo tracciabile l'integrità, la provenienza e la data di messa in sicurezza.
8Convalidare gli allarmi relativi ai prodotti e i risultati degli strumenti rispetto ai dati primari.
9Non confondere l'assegnazione relativa all'account, al dispositivo, alla sessione e alla persona.
10Esaminare con la stessa attenzione le spiegazioni a carico, a discarico e alternative.
11Distinguere le constatazioni tecniche dalle conclusioni giuridiche.
12Redigere una relazione principale di facile comprensione e un allegato tecnico che possa essere riprodotto.

Nessun giudizio affrettato – anche in caso di sospetti già consolidati internamente

Un’azienda può già ravvisare un chiaro sospetto per motivi organizzativi o giuridici. L’esito dell’indagine tecnica rimane tuttavia aperto. Documentiamo anche i risultati che contraddicono il sospetto e indichiamo espressamente quando un’azione presunta non può essere dimostrata sulla base dei dati ottenuti.

I risultati tecnici e la valutazione giuridica rimangono distinti

L’informatica forense può, ad esempio, accertare che un determinato account abbia esportato un file, che un dispositivo fosse connesso in un determinato momento o che un messaggio sia stato tecnicamente trasmesso. Da ciò non si deduce automaticamente quale persona fisica abbia agito, se l’azione fosse consentita o quali conseguenze ne derivino in materia di diritto del lavoro, civile o penale.

LanCologne come supporto tecnico indipendente per l’ufficio legale e la direzione aziendale

LanCologne non è incaricata di confermare tecnicamente un risultato desiderato. Ci viene affidato il compito di rispondere in modo oggettivo a una specifica questione probatoria sulla base delle tracce digitali disponibili. L’indagine deve rimanere comprensibile anche qualora venisse successivamente sottoposta a un esame critico da parte di una controparte, di un tribunale o di un altro esperto qualificato in informatica forense.

Quadro giuridico

Per quanto riguarda i dati dei dipendenti, l’articolo 26 della BDSG costituisce un punto di riferimento giuridico fondamentale. L’articolo 26, comma 1, della BDSG consente il trattamento dei dati personali dei dipendenti per finalità legate al rapporto di lavoro alle condizioni ivi specificate. Ai fini dell’accertamento di reati, la disposizione richiede in particolare l’esistenza di indizi concreti da documentare, nonché il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità; l’interesse meritevole di tutela del lavoratore non deve prevalere. L’articolo 26, comma 6, della BDSG non pregiudica i diritti di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza.

Si applicano inoltre i principi del GDPR, in particolare la legittimità, la limitazione delle finalità e la minimizzazione dei dati ai sensi dell’art. 5, nonché il requisito di una base giuridica valida ai sensi dell’art. 6. Nel caso di categorie particolari di dati personali, occorre inoltre osservare l’art. 9 del GDPR e, se del caso, il § 26, comma 3, della BDSG.

Per quanto riguarda i dispositivi tecnici destinati al monitoraggio del comportamento o delle prestazioni dei lavoratori, l’articolo 87, paragrafo 1, punto 6, della BetrVG prevede un diritto di codecisione del comitato aziendale, qualora non sussistano disposizioni di legge o contrattuali. Per i sistemi MDM, EDR, DLP, di registrazione (logging) e simili, occorre quindi esaminare di volta in volta la loro configurazione concreta.

Per quanto riguarda le segnalazioni ai sensi della legge sulla tutela degli informatori, è particolarmente rilevante l’articolo 8 della HinSchG. Il principio di riservatezza tutela non solo l’identità dell’informatore, ma anche le persone oggetto della segnalazione e le altre persone citate nella stessa. L’articolo 9 della HinSchG prevede eccezioni legali al principio di riservatezza. L’articolo 36 della HinSchG vieta le ritorsioni e stabilisce una regola sull’onere della prova alle condizioni ivi indicate.

In materia di segreti aziendali, un’indagine interna non deve considerare automaticamente una segnalazione come una violazione del segreto. L'articolo 5 della legge sui segreti aziendali (GeschGehG) prevede delle eccezioni ai divieti di cui all'articolo 4, tra l'altro a determinate condizioni per l'accertamento di atti illeciti o di comportamenti scorretti sul lavoro o di altro tipo, nonché per le necessarie comunicazioni alle rappresentanze dei lavoratori.

Qualora in seguito si giunga a un processo civile, il Codice di procedura civile (ZPO) prevede, tra l’altro, la prova mediante ispezione; l’articolo 371, comma 1, ZPO disciplina espressamente il caso in cui un documento elettronico sia oggetto della prova. Per la prova peritali si applicano gli articoli 402 e seguenti dello ZPO. In un procedimento penale, il tribunale determina l’ambito dell’istruttoria secondo il Codice di procedura penale (StPO); in particolare, l’art. 244 StPO disciplina il principio dell’istruttoria e le richieste di prova. Tali norme procedurali, tuttavia, non trasformano automaticamente una perizia informatica forense commissionata privatamente in una perizia giudiziaria.

LanCologne fornisce perizie tecniche e non consulenza legale. La concreta ammissibilità di un provvedimento investigativo, le conseguenze in materia di diritto del lavoro, la strategia processuale e la valutazione penale sono di competenza esclusiva dei consulenti legali, delle autorità e dei tribunali competenti.

Domande frequenti

In che modo un’azienda può evitare che un’indagine informatica forense si trasformi essa stessa in una ritorsione nei confronti di un segnalante?
Le indagini interne possono comportare conseguenze significative dal punto di vista economico, del personale e giuridico. Proprio per questo motivo è necessario chiarire innanzitutto quale fatto tecnico concreto debba essere dimostrato o confutato. Una mole di dati il più ampia possibile non costituisce un indicatore di qualità; ciò che conta è che l’indagine sia adeguata, circoscritta e comprensibile.
Come si svolge in pratica un’indagine tecnica di questo tipo?
Chiediamo che venga formulata una domanda probatoria concreta e documentiamo il motivo per cui determinate fonti di dati sono necessarie per l'accertamento dei fatti segnalati.
L'indagine fornisce sempre un risultato inequivocabile a sfavore o a favore di una delle persone coinvolte?
Il § 36 della HinSchG vieta le ritorsioni. Non spetta al perito informatico forense stabilire se una misura concreta sia giuridicamente da considerarsi una ritorsione; tuttavia, l’incarico di indagine deve essere delimitato in modo chiaro e preciso.
Esiste una base giuridica in merito?
Per quanto riguarda i dati dei dipendenti, l’articolo 26 della BDSG costituisce un punto di riferimento giuridico fondamentale. L’articolo 26, comma 1, della BDSG consente il trattamento dei dati personali dei dipendenti per finalità legate al rapporto di lavoro alle condizioni ivi specificate. Ai fini dell’accertamento di reati, la disposizione richiede in particolare l’esistenza di indizi concreti da documentare, nonché il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità; l’interesse meritevole di tutela del lavoratore non deve prevalere. L’articolo 26, comma 6, della BDSG non pregiudica i diritti di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza.
Si applicano inoltre i principi del GDPR, in particolare la legittimità, la limitazione delle finalità e la minimizzazione dei dati ai sensi dell’art. 5, nonché il requisito di una base giuridica valida ai sensi dell’art. 6. Nel caso di categorie particolari di dati personali, occorre inoltre osservare l’art. 9 del GDPR e, se del caso, il § 26, comma 3, della BDSG.
Per quanto riguarda i dispositivi tecnici destinati al monitoraggio del comportamento o delle prestazioni dei lavoratori, l’articolo 87, paragrafo 1, punto 6, della BetrVG prevede un diritto di codecisione del comitato aziendale, qualora non sussistano disposizioni di legge o contrattuali. Per i sistemi MDM, EDR, DLP, di registrazione (logging) e simili, occorre quindi esaminare di volta in volta la loro configurazione concreta.
Per quanto riguarda le segnalazioni ai sensi della legge sulla tutela degli informatori, è particolarmente rilevante l’articolo 8 della HinSchG. Il principio di riservatezza tutela non solo l’identità dell’informatore, ma anche le persone oggetto della segnalazione e le altre persone citate nella stessa. L’articolo 9 della HinSchG prevede eccezioni legali al principio di riservatezza. L’articolo 36 della HinSchG vieta le ritorsioni e stabilisce una regola sull’onere della prova alle condizioni ivi indicate.
In materia di segreti aziendali, un’indagine interna non deve considerare automaticamente una segnalazione come una violazione del segreto. L'articolo 5 della legge sui segreti aziendali (GeschGehG) prevede delle eccezioni ai divieti di cui all'articolo 4, tra l'altro a determinate condizioni per l'accertamento di atti illeciti o di comportamenti scorretti sul lavoro o di altro tipo, nonché per le necessarie comunicazioni alle rappresentanze dei lavoratori.
Qualora in seguito si giunga a un processo civile, il Codice di procedura civile (ZPO) prevede, tra l’altro, la prova mediante ispezione; l’articolo 371, comma 1, ZPO disciplina espressamente il caso in cui un documento elettronico sia oggetto della prova. Per la prova peritali si applicano gli articoli 402 e seguenti dello ZPO. In un procedimento penale, il tribunale determina l’ambito dell’istruttoria secondo il Codice di procedura penale (StPO); in particolare, l’art. 244 StPO disciplina il principio dell’istruttoria e le richieste di prova. Tali norme procedurali, tuttavia, non trasformano automaticamente una perizia informatica forense commissionata privatamente in una perizia giudiziaria.
LanCologne fornisce perizie tecniche e non consulenza legale. La concreta ammissibilità di un provvedimento investigativo, le conseguenze in materia di diritto del lavoro, la strategia processuale e la valutazione penale sono di competenza esclusiva dei consulenti legali, delle autorità e dei tribunali competenti.

🔗 Argomenti correlati

LanCologne – Informatica forense per le aziende

Avete una questione di natura digitale? LanCologne vi assiste con un’indagine informatica forense obiettiva e imparziale.

Contattaci subito