Informatica forense · Tribunali

È possibile stabilire se un file sia stato effettivamente aperto o utilizzato?

Il fatto che un file sia presente su un computer non dimostra che qualcuno lo abbia visualizzato. Anche la presenza di una voce nell'elenco „utilizzati di recente“ può variare a seconda dell'applicazione.

Richiesta non vincolante

Per stabilire se un file sia stato effettivamente aperto o utilizzato, è quindi necessario prendere in considerazione diverse tracce possibili. Tra queste figurano i dati della cronologia relativi alle applicazioni, i documenti utilizzati di recente, i dati di anteprima, i log del sistema operativo, i file temporanei, le attività del file system e, se del caso, i contenuti all’interno dell’applicazione stessa.

A tal proposito, distinguiamo in modo coerente tra „il file era presente“, „il file era richiamato da un programma“ e „un utilizzo concreto è tecnicamente sufficientemente dimostrato“.

La questione probatoria vera e propria

Qual è il valore probatorio che può avere un artefatto di apertura?

La significatività dipende dal modo in cui l’artefatto viene generato dal punto di vista tecnico. Un riferimento di sistema può, ad esempio, derivare da un accesso effettivo da parte di un utente, dall’indicizzazione automatica o da un programma in esecuzione in background.

Per questo motivo esaminiamo la logica alla base della creazione del reperto e cerchiamo tracce complementari risalenti allo stesso periodo. Solo quando la dinamica descritta risulta coerente sulla base di diverse fonti, si giunge a una conclusione più solida.

Dove si trova il limite della dichiarazione

Non tutte le applicazioni lasciano una traccia affidabile dell'apertura. L'assenza di tale traccia non dimostra quindi automaticamente che il file non sia mai stato aperto.

Perché LanCologne?

Nel caso di incarichi giudiziari, per noi non è determinante quale programma di analisi mostri per primo un risultato positivo. Ciò che conta è se sia possibile fornire una risposta tecnica alla questione probatoria e se tale risposta regga a una verifica indipendente.

Lavoriamo senza pregiudizi, documentiamo la provenienza dei risultati determinanti e verifichiamo spiegazioni tecniche alternative. L’analisi vera e propria viene effettuata di norma su una copia forense o su un insieme di dati acquisito in modo da garantirne la validità probatoria. Gli originali non vengono esaminati direttamente se non in caso di stretta necessità. Laddove siano tecnicamente necessari interventi in tempo reale, le eventuali modifiche che ne derivano vengono espressamente documentate.

A seconda della questione da chiarire, i risultati determinanti vengono verificati mediante un secondo metodo adeguato dal punto di vista tecnico oppure direttamente sulla base dei dati grezzi sottostanti. La scelta degli strumenti da utilizzare a tal fine dipende dagli elementi probatori e dalla questione da chiarire. Sono determinanti l’idoneità, il riconoscimento tecnico e la tracciabilità del metodo – non il nome di un prodotto.

La nostra perizia distingue tra i risultati fattuali, la valutazione tecnica e le incertezze residue. L’assenza di prove viene motivata con la stessa cura con cui viene motivata una prova positiva.

Ecco come operiamo in caso di incarichi giudiziari

Il nostro metodo di lavoro: dall’incarico giudiziario alla risposta

1Verificare l'oggetto della causa e la questione probatoria

In primo luogo verifichiamo se la questione rientri nella nostra area di competenza, quali siano i fatti su cui si basa il tribunale e se il contenuto o la portata dell’incarico siano chiari. In caso di dubbi, il tribunale provvede a chiarire la questione. Ciò è conforme agli articoli 404a e 407a del Codice di procedura civile tedesco (ZPO).

2Verificare l'indipendenza

Eventuali motivi che potrebbero far sorgere dubbi sull’imparzialità vengono esaminati prima dell’inizio dell’istruttoria e, se del caso, comunicati al tribunale.

3Registrare in modo univoco i mezzi di prova

Vengono identificati e documentati i dispositivi, i supporti dati, i backup e i file messi a disposizione. Viene registrato lo stato in cui si trova l'oggetto dell'indagine.

4Garantire l'integrità dei dati

Nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, viene creata una copia forense o un'immagine forense. I valori hash e altri controlli di integrità servono a garantire un'attribuzione univoca. L'originale viene conservato per eventuali verifiche successive.

5Dedurre le ipotesi di verifica dalla questione da dimostrare

Stabiliamo quali tracce potrebbero avvalorare l’evento denunciato, quali risultati contrari siano ipotizzabili e quali spiegazioni tecniche alternative debbano essere esaminate.

6Analizzare le fonti di dati rilevanti

Vengono esaminati solo quei reperti che presentano un valore probatorio dal punto di vista tecnico. I risultati automatici non vengono accettati senza essere stati verificati.

7Convalidare i risultati in modo indipendente

Le constatazioni rilevanti ai fini della decisione vengono – se necessario – verificate mediante un secondo metodo riconosciuto, un altro approccio tecnico o direttamente sulla base dei dati grezzi.

8Determinare i limiti di affidabilità

Verifichiamo espressamente quali conclusioni non sia possibile trarre dai dati. Vengono indicati i dati mancanti, la possibile cancellazione, i limiti tecnici, le estrazioni incomplete o le tracce contraddittorie.

9Rispondere in modo chiaro alla questione probatoria

La conclusione finale deriva dai risultati documentati. Non viene formulata in termini più decisi di quanto i dati consentano.

10Allegare l'allegato tecnico

Il testo principale rimane comprensibile anche per chi non è esperto di informatica forense. L'appendice tecnica contiene le informazioni necessarie a un esperto indipendente di informatica forense per effettuare una verifica tecnica o redigere una controperizia.

Quadro giuridico

Codice di procedura civile (ZPO), articoli 403, 404a, 407a, 411; articolo 286 del Codice di procedura civile (ZPO).

Il perito fornisce le basi fattuali tecniche. La valutazione giuridica e la valutazione finale delle prove rimangono di competenza del tribunale.

Domande frequenti

È possibile stabilire se un file sia stato effettivamente aperto o utilizzato?+
L'esistenza di un file su un computer non dimostra che qualcuno lo abbia visualizzato. Anche una voce nell'elenco „utilizzati di recente“ può essere generata in modi diversi a seconda dell'applicazione. Quale valore probatorio può avere un artefatto di apertura?
Come si svolge in pratica un’indagine tecnica di questo tipo?+
Il nostro metodo di lavoro – dall’incarico giudiziario alla risposta. Verifichiamo innanzitutto se la questione rientra nella nostra area di competenza, quali fatti il tribunale abbia preso come base e se il contenuto o la portata dell’incarico siano chiari.
Il risultato dell'indagine garantisce una conclusione inequivocabile per il tribunale?+
Non tutte le applicazioni lasciano una traccia affidabile dell'apertura. L'assenza di tale traccia non dimostra quindi automaticamente che il file non sia mai stato aperto.
Esiste una base giuridica in merito?+
ZPO §§ 403, 404a, 407a, 411; § 286 ZPO. Il perito fornisce le basi fattuali specialistiche. La valutazione giuridica e la valutazione conclusiva delle prove rimangono di competenza del tribunale.

LanCologne – Informatica forense per i tribunali

Avete bisogno di una perizia tecnica indipendente in merito a una questione probatoria in sede giudiziaria? LanCologne analizza le tracce digitali in modo oggettivo, trasparente e riproducibile. Documentiamo sia i risultati positivi che l’assenza di prove e i limiti tecnici, in modo tale che la conclusione risulti comprensibile per il tribunale e verificabile dal punto di vista tecnico da parte di un esperto forense informatico indipendente.

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