Informatica forense · Avvocati e difensori penali
Come può la difesa stabilire se, durante l'analisi, alcuni dati rilevanti siano stati esclusi dai filtri?
Behördliche Auswertungen mit Tools wie Cellebrite, AXIOM oder X-Ways arbeiten fast immer mit Filtern: Zeiträume, Dateitypen, Kategorien, Suchbegriffe. Das ist methodisch richtig – kann aber dazu führen, dass entlastende Daten nie im Bericht auftauchen. Die Gegenprüfung fragt, was außerhalb der Filter lag.
Perché questa domanda è importante per la difesa penale
Dopo aver esaminato il fascicolo, è fondamentale distinguere gli elementi di fatto di natura tecnica dalle valutazioni sintetiche delle indagini. Proprio le prove digitali possono apparire plausibili nei rapporti, sebbene l’entità dell’estrazione, la semantica temporale, l’attribuzione alle persone o il contesto dei dati richiedano una valutazione più articolata.
Technischer Hintergrund
Typische Lücken entstehen durch zu enge Zeitfenster (falsche Zeitzone), ausgeschlossene Datenquellen (gelöschte Bereiche, Cloud-Artefakte, Apps ohne Parser), Kategorienfilter (z. B. nur „Bilder“) oder Stichworte ohne Varianten und Tippfehler.
Relevante Spuren und Datenquellen
- Report-Konfiguration und Exportprotokolle des Auswertungstools
- Extraktionsbericht (Umfang, Typ der Sicherung, Fehler)
- Hashwerte und Fallstruktur
- Ggf. die Rohdaten bzw. das Image selbst, wenn zugänglich
Grenzen
- Ohne Zugriff auf die Rohdaten kann nur die Methodik geprüft werden, nicht der ausgeblendete Inhalt.
- Ein Filter ist nicht automatisch fehlerhaft; entscheidend ist der Bezug zur Beweisfrage.
Mögliche Ergebnisse
- Dokumentation der eingesetzten Filter und ihrer Auswirkung
- Benennung möglicherweise nicht berücksichtigter Datenbereiche
- Formulierungshilfen für Beweisanregungen
Perché LanCologne?
Dall’esame degli atti emerge che il valore aggiunto di una controverifica forense informatica indipendente non consiste nel mettere in discussione in modo generalizzato il lavoro delle autorità. È invece fondamentale ricondurre le conclusioni digitali fondamentali alla loro effettiva base di dati.
So gehen wir vor
- Ermittlung der angewandten Filter aus Akte und Report.
- Abgleich mit der konkreten Tat- und Verteidigungsfrage.
- Wenn Rohdaten verfügbar: gezielte Prüfung der ausgeblendeten Bereiche.
- Stellungnahme mit konkreten Prüfanregungen.
Risultati a carico, a discarico e in sospeso
Una verifica tecnica non è un tentativo di individuare a tutti i costi un errore nel fascicolo delle indagini. I risultati tecnicamente corretti vengono confermati. Qualora vengano riscontrati risultati contrastanti, dati incompleti o spiegazioni tecniche alternative, anche questi vengono documentati in modo comprensibile. In questo modo la difesa ottiene una base fattuale realistica e attendibile.
Comprensibile per l’avvocato difensore – riproducibile per altri esperti forensi
Il risultato principale viene formulato in modo chiaro e senza ricorrere a un linguaggio tecnico superfluo. Le fonti dei dati rilevanti ai fini dell'analisi, i valori hash, gli ID, i riferimenti temporali, le posizioni dei dati grezzi e le fasi metodologiche vengono documentati in modo tale che un altro esperto qualificato in informatica forense possa comprendere dal punto di vista tecnico le conclusioni essenziali.
LanCologne come supporto tecnico indipendente per la difesa penale
Se, dopo aver consultato gli atti, un avvocato penalista desidera far verificare in modo indipendente i risultati di un’analisi delle chiavi digitali, LanCologne offre il proprio supporto attraverso una controverifica informatica forense obiettiva e imparziale. L’obiettivo è fornire una risposta chiara su ciò che i dati tecnici disponibili dimostrano effettivamente – e su ciò che invece non dimostrano.
Quadro giuridico
Il diritto del difensore di prendere visione degli atti e di esaminare i reperti è disciplinato dall’articolo 147 del Codice di procedura penale. Ai sensi del comma 1, il difensore è autorizzato a prendere visione degli atti in possesso del tribunale o che devono essere presentati in caso di accusa, nonché a esaminare i reperti custoditi d’ufficio. Fintantoché la chiusura delle indagini non sia ancora stata annotata negli atti, la consultazione o l’ispezione di cui al comma 2 può essere limitata alle condizioni ivi indicate. Ai sensi dell’articolo 147, comma 3, al difensore non può essere negata, in nessuna fase del procedimento, la consultazione delle perizie degli esperti. Nella fase istruttoria, la decisione in merito alla concessione dell’accesso agli atti spetta, in linea di principio, alla Procura (articolo 147, comma 5).
Tali diritti spettano al difensore, non a LanCologne. Una verifica tecnica contrapposta presuppone pertanto che la difesa possa mettere a disposizione in modo legittimo i documenti o i dati in questione. LanCologne non acquisisce, in virtù dell’incarico privato, alcun diritto proprio di ispezione, di accesso agli atti o di consultazione nei confronti della Procura o della Polizia.
L'articolo 160, comma 2, del Codice di procedura penale (StPO) impone alla Procura di accertare sia le circostanze a carico che quelle a discarico. Ai sensi dell'articolo 163a, comma 2, dello StPO, le prove richieste dall'imputato a propria discolpa devono essere raccolte qualora siano rilevanti. Una perizia tecnica indipendente può quindi fornire elementi di fatto che il difensore può valutare per ulteriori richieste di prove o istanze; la decisione processuale spetta al difensore o all’autorità di polizia giudiziaria competente.
Per quanto riguarda le prove elettroniche sequestrate, confiscate o esaminate dalle autorità, occorre tenere conto in particolare degli articoli 94, 98 e 110 del Codice di procedura penale. L’articolo 110, comma 3, disciplina l’esame dei supporti di memorizzazione elettronici da parte degli organi statali a ciò autorizzati e, a determinate condizioni, anche dei supporti di memorizzazione fisicamente separati. Da ciò non derivano poteri di autorità pubblica per un perito informatico forense incaricato da privati.
Un perito informatico forense incaricato privatamente dalla difesa non è, per il solo fatto di tale incarico, un perito formalmente chiamato ai sensi degli articoli 72 e seguenti del Codice di procedura penale. Questi ruoli processuali sono espressamente distinti.
Domande frequenti
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LanCologne – Informatica forense per avvocati e difensori penali
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