Informatica forense · Tribunali
È possibile dimostrare se i dati sono stati cancellati intenzionalmente?
Il fatto che un file sia stato cancellato non spiega ancora perché non sia più presente. I file possono essere stati cancellati intenzionalmente, eliminati automaticamente, rimossi durante la sincronizzazione, sovrascritti da un software o sostituiti nel corso di operazioni di sistema.
Per i tribunali, quindi, spesso non è rilevante solo l’esistenza di un’operazione di cancellazione, ma anche il suo contesto. È possibile stabilire un collegamento con un utente? Ci sono indicazioni relative al cestino, a comandi di cancellazione, a eventi del file system, alla sincronizzazione, alla pulizia del sistema o a una vicinanza temporale ad altre azioni rilevanti?
La nostra analisi distingue tre livelli: la mancanza di dati, la dimostrabilità tecnica di un’operazione di cancellazione e l’attribuibilità di tale operazione a una determinata azione consapevole.
La questione probatoria vera e propria
Come si ricostruisce un processo di cancellazione?
Possibili fonti sono i metadati del file system, le strutture del cestino, gli FSEvent o altri registri delle modifiche, le tracce lasciate dalla shell o dalle applicazioni, i backup e gli snapshot. Nel caso di dispositivi mobili o applicazioni, possono aggiungersi anche le tracce dei database e dei file WAL.
Ciò che conta è la correlazione temporale. La mancanza di un oggetto e un comando di cancellazione registrato contemporaneamente hanno un significato diverso rispetto a un file che semplicemente non è più rintracciabile.
Dove si trova il limite della dichiarazione
La semplice assenza di un file non deve portare automaticamente a concludere che si sia trattato di una distruzione intenzionale di prove. L’intenzionalità è inoltre una questione di valutazione giuridica o fattuale che spetta al tribunale, non una constatazione tecnica da parte del perito.
Perché LanCologne?
Nel caso di incarichi giudiziari, per noi non è determinante quale programma di analisi mostri per primo un risultato positivo. Ciò che conta è se sia possibile fornire una risposta tecnica alla questione probatoria e se tale risposta regga a una verifica indipendente.
Lavoriamo senza pregiudizi, documentiamo la provenienza dei risultati determinanti e verifichiamo spiegazioni tecniche alternative. L’analisi vera e propria viene effettuata di norma su una copia forense o su un insieme di dati acquisito in modo da garantirne la validità probatoria. Gli originali non vengono esaminati direttamente se non in caso di stretta necessità. Laddove siano tecnicamente necessari interventi in tempo reale, le eventuali modifiche che ne derivano vengono espressamente documentate.
A seconda della questione da chiarire, i risultati determinanti vengono verificati mediante un secondo metodo adeguato dal punto di vista tecnico oppure direttamente sulla base dei dati grezzi sottostanti. La scelta degli strumenti da utilizzare a tal fine dipende dagli elementi probatori e dalla questione da chiarire. Sono determinanti l’idoneità, il riconoscimento tecnico e la tracciabilità del metodo – non il nome di un prodotto.
La nostra perizia distingue tra i risultati fattuali, la valutazione tecnica e le incertezze residue. L’assenza di prove viene motivata con la stessa cura con cui viene motivata una prova positiva.
Ecco come operiamo in caso di incarichi giudiziari
Il nostro metodo di lavoro: dall’incarico giudiziario alla risposta
In primo luogo verifichiamo se la questione rientri nella nostra area di competenza, quali siano i fatti su cui si basa il tribunale e se il contenuto o la portata dell’incarico siano chiari. In caso di dubbi, il tribunale provvede a chiarire la questione. Ciò è conforme agli articoli 404a e 407a del Codice di procedura civile tedesco (ZPO).
Eventuali motivi che potrebbero far sorgere dubbi sull’imparzialità vengono esaminati prima dell’inizio dell’istruttoria e, se del caso, comunicati al tribunale.
Vengono identificati e documentati i dispositivi, i supporti dati, i backup e i file messi a disposizione. Viene registrato lo stato in cui si trova l'oggetto dell'indagine.
Nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, viene creata una copia forense o un'immagine forense. I valori hash e altri controlli di integrità servono a garantire un'attribuzione univoca. L'originale viene conservato per eventuali verifiche successive.
Stabiliamo quali tracce potrebbero avvalorare l’evento denunciato, quali risultati contrari siano ipotizzabili e quali spiegazioni tecniche alternative debbano essere esaminate.
Vengono esaminati solo quei reperti che presentano un valore probatorio dal punto di vista tecnico. I risultati automatici non vengono accettati senza essere stati verificati.
Le constatazioni rilevanti ai fini della decisione vengono – se necessario – verificate mediante un secondo metodo riconosciuto, un altro approccio tecnico o direttamente sulla base dei dati grezzi.
Verifichiamo espressamente quali conclusioni non sia possibile trarre dai dati. Vengono indicati i dati mancanti, la possibile cancellazione, i limiti tecnici, le estrazioni incomplete o le tracce contraddittorie.
La conclusione finale deriva dai risultati documentati. Non viene formulata in termini più decisi di quanto i dati consentano.
Il testo principale rimane comprensibile anche per chi non è esperto di informatica forense. L'appendice tecnica contiene le informazioni necessarie a un esperto indipendente di informatica forense per effettuare una verifica tecnica o redigere una controperizia.
Quadro giuridico
ZPO, articoli 403, 404a, 407a e 411; articolo 286 ZPO. Nei procedimenti penali, articoli 72 e seguenti del StPO.
Il perito fornisce le basi fattuali tecniche. La valutazione giuridica e la valutazione finale delle prove rimangono di competenza del tribunale.
Domande frequenti
LanCologne – Informatica forense per i tribunali
Avete bisogno di una perizia tecnica indipendente in merito a una questione probatoria in sede giudiziaria? LanCologne analizza le tracce digitali in modo oggettivo, trasparente e riproducibile. Documentiamo sia i risultati positivi che l’assenza di prove e i limiti tecnici, in modo tale che la conclusione risulti comprensibile per il tribunale e verificabile dal punto di vista tecnico da parte di un esperto forense informatico indipendente.
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